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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5 co. 12 del d.lgs. 517/1999 in materia di opzione tempo pieno/definito per i medici universitari. Il TAR Lazio non ha esaminato una modifica normativa sopravvenuta che poteva incidere sulla rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. 517/1999 disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università. L’art. 5 co. 12 stabilisce che l’attività libero-professionale intramuraria comporta l’opzione per il tempo pieno, mentre quella extramuraria comporta l’opzione per il tempo definito. Una docente universitaria di medicina riteneva tale correlazione automatica incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio, sezione III, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 517 del 1999 in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui collega automaticamente la modalità di esercizio dell’attività libero-professionale all’opzione per il tempo pieno o definito.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Prima dell’ordinanza di rimessione era entrato in vigore l’art. 3 del d.lgs. 254/2000 che aveva modificato il quadro normativo di riferimento, consentendo, in certe condizioni, lo svolgimento dell’attività libero-professionale in studio privato. Il TAR non ha esaminato tale modifica né ha motivato la perdurante rilevanza della questione nonostante il mutato assetto normativo.
Il principio
Quando, prima dell’ordinanza di rimessione, intervenga una modifica normativa suscettibile di incidere sul quadro di riferimento della questione, il giudice a quo deve esplicitare le ragioni per cui la questione rimanga comunque rilevante nonostante il mutato assetto legislativo; l’omissione determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Qual era il problema sollevato dal TAR Lazio?
Il TAR riteneva irragionevole il collegamento automatico tra scelta sull’attività libero-professionale e opzione per il rapporto di lavoro a tempo pieno o definito, che limitava l’autonomia universitaria.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il d.lgs. 254/2000 aveva modificato il quadro normativo prima dell’ordinanza di rimessione e il TAR non aveva verificato se ciò incidesse sulla rilevanza della questione nel caso concreto.
Cosa si intende per «rilevanza» in un giudizio incidentale?
La rilevanza è il requisito per cui la norma censurata deve essere applicabile nel giudizio principale e la pronuncia della Corte deve incidere sull’esito di quel giudizio. Se la norma è mutata e il giudice non lo esamina, la rilevanza è carente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 33 della Costituzione — autonomia universitaria, parametro invocato
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, parametro invocato
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