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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati in merito alla delibera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dalla deputata Tiziana Parenti in un’intervista sul settimanale «L’Italiano’, in cui si offendeva la reputazione di Antonio Di Pietro.

Di cosa si tratta

La deputata Tiziana Parenti aveva rilasciato nel gennaio 1997 un’intervista al settimanale «L’Italiano» in cui esprimeva dichiarazioni ritenute offensive della reputazione di Antonio Di Pietro. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dalla garanzia dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma, nell’ambito di un procedimento penale per concorso in diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico della deputata, aveva sollevato conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto di attribuzione riguardava la corretta applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione: il Tribunale di Roma contestava che la Camera avesse illegittimamente esteso la garanzia dell’insindacabilità alle dichiarazioni rese fuori dalla sede parlamentare, in un’intervista giornalistica, prive di nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Come nella analoga sentenza n. 106/2003, il procedimento si chiude senza decisione nel merito per una ragione sopravvenuta nel corso del giudizio.

Il principio

Le questioni di insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.) che coinvolgono dichiarazioni rese fuori dalla sede parlamentare — e in particolare tramite interviste giornalistiche — richiedono la verifica del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Quando il giudizio si chiude per improcedibilità, la questione sostanziale resta irrisolta.

Domande e risposte

La garanzia dell’insindacabilità copre anche le dichiarazioni ai giornali?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dalla sede istituzionale — incluse le interviste — sono coperte dall’insindacabilità solo se presentano un nesso funzionale diretto con l’attività parlamentare, ossia se ne sono “sostanzialmente riproduttive” in termini di contenuto.

Chi decide se le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?

La Camera o il Senato di appartenenza deliberano sull’insindacabilità. Se un giudice ritiene che la delibera sia errata, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che decide se la delibera parlamentare abbia invaso la sfera giurisdizionale.

Cosa succede al procedimento penale dopo l’improcedibilità del conflitto?

Il procedimento penale prosegue davanti al giudice ordinario, che è tenuto a rispettare la delibera parlamentare di insindacabilità fino a quando essa non venga annullata dalla Corte costituzionale. Se il conflitto è improcedibile, la delibera resta in vigore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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