Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 593 c.p.p. (come riformato dalla legge Pecorella) e sugli artt. 1 e 10 della stessa legge, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Le questioni erano già state decise dalla Corte con la sentenza n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di parte della norma.
Di cosa si tratta
La legge n. 46/2006 (cosiddetta legge Pecorella) aveva modificato l’art. 593 c.p.p. rendendo inappellabile da parte del pubblico ministero le sentenze di proscioglimento. Numerose Corti d’appello avevano sollevato questioni di costituzionalità. La Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 26/2007, dichiarando l’illegittimità della norma nei confronti del PM. Le ordinanze successive (tra cui quelle oggetto di questa pronuncia) erano quindi sopravvenute a una questione già definita.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46); artt. 1 e 10 della medesima legge. Parametri: artt. 3, 24, 25 secondo comma, 97, 111, 112 della Costituzione. Rimettenti: Corti d’appello di Torino, Palermo, Brescia, Trento e Corti d’assise d’appello di Roma e Caltanissetta (numerose ordinanze del 2006-2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: le questioni erano già state decise con la sentenza n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte censurata. I giudici rimettenti avrebbero dovuto applicare direttamente quella pronuncia invece di sollevare nuovamente la questione.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile se la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte: il giudice a quo deve applicare direttamente la pronuncia di illegittimità già emessa.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 26/2007 sull’inappellabilità?
Aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento, ripristinando in sostanza la previgente disciplina.
Perché i giudici avevano comunque sollevato la questione?
Perché le ordinanze erano state depositate prima o contestualmente alla sentenza n. 26/2007, o perché le Corti rimettenti non avevano ancora recepito quella pronuncia.
Cosa significa «applicare direttamente» una pronuncia di incostituzionalità?
Il giudice deve disapplicare la norma dichiarata incostituzionale e risolvere la questione processuale sulla base del diritto previgente o delle disposizioni applicabili dopo la declaratoria, senza necessità di rivolgersi nuovamente alla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio
- Art. 112 della Costituzione — Obbligatorietà dell’azione penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.