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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 46, 353 e 354 del codice di procedura civile in materia di rimessione al giudice superiore e di rinvio al giudice di primo grado, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Monza (sezione distaccata di Desio) aveva sollevato questione di legittimità sugli artt. 353 e 354 c.p.c. (rimessione al primo giudice da parte della corte d’appello) e sull’art. 46 c.p.c. (rimessione al giudice superiore), in un procedimento civile tra Fercam s.p.a. e Mahlo Italia s.r.l., dubitando della loro conformità agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Artt. 353 e 354 c.p.c. (anche in combinato disposto con l’art. 46 c.p.c.) e art. 46 c.p.c. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 c.p.c.), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale di Monza non aveva illustrato in modo sufficiente come le norme impugnate si applicassero nel giudizio a quo e quale incidenza avessero sulla decisione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio in corso, limitandosi ad enunciare in astratto la possibile incostituzionalità della norma senza collegarla al caso specifico.
Domande e risposte
Cosa disciplinano gli artt. 353-354 c.p.c.?
L’art. 353 c.p.c. prevede la rimessione al primo giudice da parte della corte d’appello quando la causa non è stata decisa nel merito; l’art. 354 prevede la rimessione in altri casi (nullità della sentenza, nullità della notificazione, ecc.).
Cos’è il giudice naturale precostituito per legge?
L’art. 25 Cost. garantisce che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge: le norme sulla competenza e sulla rimessione devono essere predeterminate e non arbitrarie.
Quando è applicabile l’art. 46 c.p.c.?
L’art. 46 c.p.c. riguarda la rimessione della causa al giudice superiore quando il tribunale rileva che la causa appartiene alla competenza per valore della corte d’appello.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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