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La Corte dichiara illegittima la disposizione veneta che imponeva l’uso della lingua italiana nelle attività svolte negli edifici di culto: viola il principio di eguaglianza e la libertà religiosa.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 12 del 2016 introduceva regole sulla realizzazione di attrezzature per servizi religiosi, prevedendo la possibilità di imporre per convenzione l’uso dell’italiano nelle attività non strettamente rituali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione (eguaglianza, eguale libertà delle confessioni religiose e libertà di culto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consentiva di imporre l’uso della lingua italiana nelle attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi; non fondata, nei termini di motivazione, un’altra censura.
Il principio
Imporre una determinata lingua nelle attività connesse al culto è misura palesemente irragionevole e lesiva dell’eguaglianza e della libertà religiosa, oltre a esorbitare dalle competenze regionali.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma veneta?
La possibilità di imporre, per convenzione, l’uso dell’italiano nelle attività degli edifici di culto non strettamente rituali.
Perché è stata annullata?
Perché ritenuta palesemente irragionevole e lesiva dell’eguaglianza e della libertà di culto.
Quali principi sono stati richiamati?
L’eguaglianza (art. 3), l’eguale libertà delle confessioni (art. 8) e la libertà di culto (art. 19).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza violato
- Art. 8 della Costituzione — eguale libertà di tutte le confessioni religiose
- Art. 19 della Costituzione — libertà di professare la fede religiosa
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