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La Corte dichiara illegittima una disposizione della Regione Piemonte sulla «farmacia dei servizi», perché invade la competenza statale; salva invece la parte che resta nei limiti del coordinamento.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Piemonte n. 11 del 2016 ampliava le prestazioni erogabili dalle farmacie (la cosiddetta «farmacia dei servizi»). Lo Stato ha contestato che la Regione avesse oltrepassato i propri poteri in materia sanitaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute, materia di legislazione concorrente) e, sotto altro profilo, all’art. 32 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 1 e ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 1, riferita all’art. 117, terzo comma, Cost.
Il principio
La Regione può intervenire sull’organizzazione del servizio farmaceutico nei limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato; oltrepassarli, definendo autonomamente le prestazioni dei «servizi», viola il riparto di competenze concorrenti.
Domande e risposte
Cos’è la «farmacia dei servizi»?
Un modello che amplia le funzioni della farmacia, includendo prestazioni sanitarie e di assistenza oltre alla vendita di farmaci.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha annullato il comma 2 della norma regionale, ritenuto invasivo della competenza statale, salvando il comma 1.
Perché conta l’art. 117 Cost.?
Perché la tutela della salute è materia concorrente: lo Stato fissa i principi, la Regione li attua senza superarli.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni nella tutela della salute
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute evocato come parametro
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