Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), nella parte in cui fissava in modo rigido l’indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, agganciandola solo all’anzianità di servizio.
Di cosa si tratta
Per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, il «contratto a tutele crescenti» prevedeva un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio. Questo automatismo non consentiva al giudice di adeguare la somma alle circostanze del caso concreto.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Bari e di Roma, in funzione di giudici del lavoro, hanno sollevato la questione sull’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24 e 35, primo comma, della Costituzione, lamentando la rigidità del criterio di calcolo dell’indennità.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha accolto le censure. Ha ritenuto che l’importo rigidamente ancorato alla sola anzianità di servizio lede il canone di ragionevolezza e la tutela del lavoro, e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole che fissavano l’indennità in misura predeterminata. Restano assorbite le censure sull’art. 24 Cost.
Il principio
L’indennità per il licenziamento con vizi formali non può essere rigidamente determinata in funzione della sola anzianità di servizio: il giudice deve poterla modulare, entro i limiti minimo e massimo, considerando anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015?
Per i licenziamenti con vizi formali o procedurali, fissava un’indennità pari a una mensilità per ogni anno di servizio, ancorata alla sola anzianità.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché l’importo rigido legato alla sola anzianità di servizio è stato ritenuto contrario alla ragionevolezza e alla tutela del lavoro.
Come deve calcolarsi ora l’indennità?
Il giudice parte dall’anzianità di servizio ma può ponderare, entro i limiti minimo e massimo, anche la gravità delle violazioni, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro violato sulla ragionevolezza
- Art. 4 della Costituzione — parametro violato sulla tutela del lavoro
- Art. 35 della Costituzione — parametro violato sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.