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La Corte costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 anche a chi abbia riportato una menomazione permanente a causa della vaccinazione contro l’epatite A, finora non contemplata. La norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non lo prevedeva.
Di cosa si tratta
La legge n. 210 del 1992 riconosce un indennizzo a chi subisce danni permanenti da determinate vaccinazioni. La vaccinazione contro l’epatite A, pur fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie in alcune situazioni, non era ricompresa: la Corte ha ritenuto questa esclusione irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo a favore di chi abbia riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro l’epatite A.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, con menomazione permanente, a causa della vaccinazione contro il contagio dell’epatite A.
Il principio
Quando lo Stato promuove e raccomanda fortemente una vaccinazione nell’interesse della collettività, chi subisce un danno permanente in conseguenza di essa ha diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, in attuazione del principio di solidarietà e del diritto alla salute; l’esclusione del vaccino contro l’epatite A è perciò illegittima.
Domande e risposte
Chi ha ora diritto all’indennizzo per effetto della sentenza?
Chi ha riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro l’epatite A, alle condizioni e nei modi previsti dalla legge n. 210 del 1992.
Perché l’esclusione era illegittima?
Perché quando lo Stato raccomanda fortemente una vaccinazione nell’interesse collettivo, il principio di solidarietà e la tutela della salute impongono di indennizzare chi subisce un danno permanente, senza ragionevoli differenze rispetto ad altri vaccini già coperti.
La sentenza introduce un obbligo vaccinale?
No: non riguarda l’obbligatorietà del vaccino, ma il diritto all’indennizzo in caso di danno permanente derivante dalla vaccinazione contro l’epatite A.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’esclusione del vaccino contro l’epatite A.
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute e principio di solidarietà, fondamento del diritto all’indennizzo.
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