Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge di stabilità 2019 della Regione Basilicata, limitatamente alle parole sul completamento delle opere relative alle reti di distribuzione, e ha definito le altre questioni con pronunce di cessata materia del contendere e inammissibilità.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato due disposizioni della legge di stabilità regionale lucana per asserito contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con gli obblighi internazionali. La Corte ha accolto solo in parte le censure.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 7, comma 1, e 11 della legge reg. Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (legge di stabilità regionale 2019), in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., relativi rispettivamente agli obblighi internazionali e alla tutela dell’ambiente, riservata allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione»; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 11 per gli esercizi 2020 e 2021 e inammissibile la questione sull’art. 11 per l’esercizio 2019.
Il principio
La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente limita l’intervento regionale: la Corte ha espunto la specifica porzione di norma regionale in contrasto con tale competenza, definendo le restanti questioni in rito (cessata materia del contendere e inammissibilità).
Domande e risposte
Quale parte della legge regionale è stata cancellata?
Soltanto le parole dell’art. 7, comma 1, relative al «completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione», ritenute in contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.
Cosa significa «cessata materia del contendere»?
Significa che, per la parte relativa agli esercizi 2020 e 2021 dell’art. 11, è venuto meno l’oggetto della controversia, sicché la Corte non doveva più decidere quel profilo nel merito.
Quale competenza statale era in gioco?
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre al rispetto degli obblighi internazionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s) e rispetto degli obblighi internazionali (primo comma).
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