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La Corte restituisce gli atti al TAR Piemonte per rivalutare la questione alla luce della riforma del Titolo V. La legge regionale piemontese che regola la libera professione dei medici veterinari del SSN era stata impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.; la legge cost. n. 3/2001 ha profondamente innovato il quadro normativo di riferimento.
Di cosa si tratta
Il TAR Piemonte aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale piemontese n. 4/1997, che disciplina la libera professione dei medici veterinari dipendenti dal SSN, sostenendo che le norme rendessero di fatto impossibile l’esercizio della libera professione in violazione di principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate sono gli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge regionale Piemonte n. 4/1997. I parametri invocati sono gli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. Il giudice rimettente è il TAR Piemonte.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Piemonte. Anche qui il sopraggiunto art. 117 Cost. (riscritto dalla legge cost. n. 3/2001) e il mutato quadro del riparto di competenze Stato-Regioni impongono al giudice rimettente di rivalutare la questione nel nuovo contesto normativo.
Il principio
La riforma costituzionale del Titolo V costituisce ius superveniens che impone la restituzione degli atti al giudice a quo ogni volta che i parametri invocati (in particolare l’art. 117 Cost.) risultino significativamente modificati, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge regionale piemontese n. 4/1997 sulla libera professione veterinaria?
La legge regolamenta l’esercizio della libera professione dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale: stabilisce limiti orari, obblighi di comunicazione, condizioni di compatibilità con il rapporto di lavoro pubblico e possibili sanzioni. I giudici rimettenti ritenevano tali limitazioni eccessive.
Come opera il meccanismo della restituzione degli atti?
Quando il quadro normativo cambia significativamente dopo la rimessione della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo diritto.
Dopo la riforma del 2001, chi ha competenza legislativa in materia sanitaria?
Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., la tutela della salute è materia di legislazione concorrente Stato-Regioni: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di tali principi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro centrale modificato dalla riforma del Titolo V
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, parametro invocato per le limitazioni alla libera professione
- Art. 35 della Costituzione — Tutela del lavoro, parametro invocato per il diritto al lavoro professionale
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