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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34 c.p.p. (incompatibilità del giudice), nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la funzione di GUP che ha già svolto udienza preliminare in altro procedimento per lo stesso fatto e il GUP del nuovo procedimento. La situazione descritta non richiede una valutazione contenutistica di merito.
Di cosa si tratta
L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi di incompatibilità del giudice, cioè i casi in cui un magistrato non può esercitare funzioni in un procedimento perché ha già svolto attività in esso o in procedimenti connessi. Il GUP del Tribunale di Benevento aveva sollevato questione perché, per lo stesso fatto e le stesse querele, era già stata svolta udienza preliminare da lui medesimo in altro procedimento separato, con rinvio a giudizio seguito da condanna.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Benevento aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’art. 34 c.p.p. crea un’irragionevole disparità di trattamento non prevedendo l’incompatibilità tra le funzioni di GUP che ha già giudicato lo stesso fatto in un altro procedimento separato.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata. L’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. presuppone che il giudice sia chiamato a svolgere una nuova valutazione contenutistica dei fatti in vista di una decisione di merito. Nel caso concreto, il GUP non è chiamato a valutare di nuovo il merito, ma solo a svolgere l’udienza preliminare secondo il suo normale rito: la situazione prospettata non integra quindi la condizione necessaria per far scattare l’incompatibilità.
Il principio
L’incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. opera solo quando il magistrato è chiamato a effettuare una nuova valutazione contenutistica dei fatti ai fini di una decisione di merito; non basta che si tratti dello stesso fatto già esaminato in separato procedimento.
Domande e risposte
Cos’è l’incompatibilità del giudice nel processo penale?
L’art. 34 c.p.p. elenca i casi in cui un giudice non può svolgere funzioni in un procedimento: ad esempio, il GIP non può fare il GUP nello stesso caso, e il giudice che ha pronunciato sentenza non può essere giudice d’appello. L’obiettivo è garantire l’imparzialità del giudice.
Perché la Corte non ha ravvisato incompatibilità in questo caso?
Perché il GUP del nuovo procedimento non era chiamato a riesaminare nel merito quanto già deciso in un precedente procedimento: doveva solo svolgere l’udienza preliminare autonomamente, in un contesto processuale distinto. L’incompatibilità presuppone la «contaminazione» da una precedente valutazione del merito nel medesimo percorso decisionale.
Quali altri casi di incompatibilità prevede l’art. 34 c.p.p.?
Tra i più rilevanti: il GIP che ha emesso misure cautelari non può fare il GUP (salvo eccezioni); il giudice che ha pronunciato decreto che dispone il giudizio non può partecipare al dibattimento; chi ha emesso sentenza non può essere giudice nei successivi gradi di impugnazione della stessa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina delle incompatibilità
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, compreso il diritto a un giudice imparziale
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