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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 211 dell’ordinamento giudiziario, che vieta il reingresso in magistratura a chi vi abbia rinunciato a propria domanda. La norma non è irragionevole perché esprime una scelta discrezionale del legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) stabilisce che il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario a propria domanda, per qualsiasi motivo, non può più essere riammesso. Il TAR del Lazio dubitava che questo divieto assoluto fosse irragionevole rispetto ad altre ipotesi in cui il reingresso è consentito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta il reingresso in magistratura al magistrato che vi abbia rinunciato a sua domanda.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’organizzazione dei pubblici impieghi e nell’accesso alle carriere. La scelta di non consentire il reingresso dopo le dimissioni volontarie non è manifestamente irragionevole, trattandosi di una misura coerente con l’esigenza di stabilità nell’organico della magistratura.
Il principio
Il divieto assoluto di reingresso in magistratura per il magistrato che vi abbia volontariamente rinunciato non è manifestamente irragionevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore nella disciplina dell’accesso e della carriera nelle funzioni giudiziarie.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 211 dell’ordinamento giudiziario?
L’art. 211, primo comma, r.d. 12/1941 stabilisce che chi cessa volontariamente dalla magistratura (per dimissioni accettate dal CSM) non può più essere riammesso all’ordine giudiziario, indipendentemente dal motivo che ha determinato le dimissioni.
Il divieto vale per tutte le cause di cessazione volontaria?
Sì, secondo la norma il divieto si applica a qualsiasi ipotesi in cui la cessazione avvenga «a domanda» del magistrato, quindi su sua iniziativa, anche se motivata da ragioni personali o familiari.
Il CSM può derogare a questo divieto?
No. Il divieto è fissato dalla legge e il CSM non ha il potere di derogarvi. La competenza a modificare la norma spetta al legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza nell’accesso alle funzioni giudiziarie
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.