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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi: la legge n. 63/2001, che ha attuato la riforma del giusto processo (art. 111 Cost.), ha profondamente modificato la disciplina dell’art. 210 c.p.p. e della facoltà di non rispondere, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto del d.l. n. 2/2000 (convertito in l. n. 35/2000) e dell’art. 210, comma 4, c.p.p., nella parte in cui consentiva all’imputato in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere anche sui fatti relativi alla responsabilità altrui, impedendo l’acquisizione e utilizzo delle dichiarazioni precedentemente rese.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate sono il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d.l. n. 2/2000 e 210, comma 4, c.p.p. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24, comma 2, 25, comma 2, 101, comma 2, 111 e 112 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. Dopo la proposizione della questione, la legge n. 63/2001 ha attuato la riforma dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo, profondamente innovando sia la disciplina della formazione della prova in dibattimento sia quella della facoltà di non rispondere. Il rimettente deve rivalutare la questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Anche l’introduzione di una legge ordinaria attuativa di una riforma costituzionale può costituire ius superveniens tale da imporre la restituzione degli atti al giudice a quo, quando la nuova disciplina incide direttamente sulle norme oggetto della questione.
Domande e risposte
Chi è l’imputato esaminato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.?
L’art. 210 c.p.p. riguarda l’esame, nel dibattimento, di imputati in procedimenti connessi o collegati che non hanno ancora una condanna definitiva. A differenza dei testimoni, costoro possono avvalersi del diritto al silenzio.
Cosa ha cambiato la legge n. 63/2001 sul giusto processo?
La legge n. 63/2001 ha dato attuazione alla legge cost. n. 2/1999 (riforma dell’art. 111 Cost.) ridisegnando il diritto al silenzio, la formazione della prova in contraddittorio, e i presupposti per l’uso delle dichiarazioni predibattimentali. Ha modificato anche l’art. 210 c.p.p. riducendo l’ambito della facoltà di non rispondere.
Perché il giudice doveva rivalutare la questione?
Perché le norme impugnate erano state integralmente riformate dalla l. n. 63/2001: la questione era divenuta parzialmente priva di oggetto o richiedeva una nuova formulazione dei parametri e delle censure alla luce del diritto vigente.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio del contraddittorio nella formazione della prova e diritto al giusto processo, nucleo della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato in relazione alle limitazioni probatorie
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