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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 276, comma 1-ter, c.p.p. (sostituzione obbligatoria degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione). La norma può essere interpretata in modo da consentire al giudice una valutazione delle concrete circostanze della trasgressione.

Di cosa si tratta

L’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dal decreto-legge n. 341/2000, prevedeva la sostituzione obbligatoria e automatica degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, senza possibilità di valutare l’entità, i motivi e le circostanze della violazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Aosta aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la sostituzione automatica della misura era irragionevole perché non consentiva di valutare il caso concreto: la norma si applicava allo stesso modo sia a gravi violazioni sia a mere irregolarità formali.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente infondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulle misure cautelari e osserva che la nozione di «allontanamento dalla propria abitazione» non esclude che il giudice valuti le connotazioni strutturali e finalistiche della condotta per verificare se essa presenti i caratteri di «effettiva lesività» richiesti dalla norma. In altri termini, la sostituzione non è automatica in senso assoluto: il giudice può apprezzare la concreta trasgressione.

Il principio

La norma che prevede la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanamento può essere interpretata nel senso di consentire al giudice la valutazione dell’effettiva lesività della condotta, escludendo un automatismo assoluto.

Domande e risposte

Cosa sono gli arresti domiciliari?

Sono una misura cautelare che obbliga l’imputato a rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora. Sono considerati meno afflittivi della custodia cautelare in carcere e applicati quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte senza l’incarcerazione.

Perché la norma prevedeva la sostituzione automatica?

Il legislatore del 2000, con d.l. n. 341, intese rendere più rigorosa la misura degli arresti domiciliari, creando un meccanismo dissuasivo: chi viola gli obblighi domiciliari sa che andrà automaticamente in carcere. La Corte ha tuttavia chiarito che l’automatismo non è assoluto.

Cosa intende la Corte per «effettiva lesività»?

La trasgressione deve manifestare un’intenzione di eludere la misura cautelare in modo sostanziale. Un allontanamento momentaneo e involontario — come nel caso del soggetto identificato in prossimità della propria abitazione — potrebbe non integrare la «violazione» richiesta dalla norma, rimessa alla valutazione del giudice.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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