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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni di una delibera legislativa siciliana che allentavano le tutele ambientali nelle zone SIC e ZPS. La legge regionale non era stata promulgata nella parte impugnata, venendo meno l’oggetto del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune disposizioni di una delibera legislativa siciliana approvata nell’aprile 2007, che prevedeva agevolazioni per le attività economiche nelle aree di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS). In particolare i commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 e il comma 2 dell’art. 2 della delibera erano stati ritenuti in contrasto con la normativa europea sulla tutela degli habitat e con la disciplina statale dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Le disposizioni impugnate erano censurate in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione e all’art. 14 dello Statuto speciale siciliano. Il Commissario sosteneva che la legge regionale, escludendo le valutazioni di incidenza per gli interventi nelle aree SIC e ZPS, violasse la normativa europea di protezione degli habitat (direttiva 92/43/CEE) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il Presidente della Regione Siciliana aveva promulgato la legge regionale omettendo proprio le parti impugnate dal Commissario. Il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale: le disposizioni omesse non erano mai entrate in vigore e non avrebbero più potuto acquistare efficacia. Venuto meno l’oggetto del giudizio, il processo si era estinto.
Il principio
Quando il Presidente della Regione promulga parzialmente una legge regionale impugnata dal Commissario dello Stato, omettendo le disposizioni contestate, queste perdono definitivamente qualsiasi possibilità di acquistare efficacia. Il processo costituzionale cessa per sopravvenuta carenza di oggetto, non essendoci più una norma vigente su cui la Corte possa pronunciarsi.
Domande e risposte
Cosa sono i SIC e le ZPS?
I SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono aree protette istituite dall’Unione europea nell’ambito della rete ecologica Natura 2000. I SIC sono previsti dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) per la conservazione di habitat naturali e specie florofaunistiche; le ZPS dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE) per la protezione degli uccelli selvatici. In queste aree qualsiasi piano o progetto deve essere soggetto a “valutazione di incidenza” per verificarne la compatibilità ambientale.
Come funziona il controllo del Commissario dello Stato sulla legislazione siciliana?
La Regione Siciliana ha uno statuto speciale: le sue leggi devono essere sottoposte al visto del Commissario dello Stato. Se il Commissario ritiene una legge incostituzionale, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve. In questo caso il Commissario ha impugnato alcune disposizioni della delibera legislativa prima ancora che il Presidente regionale la promulgasse.
La “promulgazione parziale” è ammessa nell’ordinamento italiano?
Sì, nelle regioni a statuto speciale che prevedono il controllo preventivo. Quando le disposizioni contestate vengono omesse in sede di promulgazione, esse non acquistano forza di legge. Nella Regione Siciliana questo meccanismo opera in base allo Statuto speciale approvato con regio decreto legislativo n. 455/1946.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio naturale, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, parametro centrale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.