Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Calabria che disponeva misure urgenti sui servizi sanitari, perché in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con il commissariamento della Regione.
Di cosa si tratta
La Calabria era sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e a commissariamento. In questo contesto aveva approvato una legge che dettava provvedimenti urgenti su personale e servizi sanitari regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato ha impugnato l’intera legge reg. Calabria n. 34 del 2019 e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, lamentando interferenza con le funzioni del commissario, mancanza di copertura finanziaria e invasione di competenze statali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Calabria n. 34 del 2019.
Il principio
Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata non può adottare leggi in materia di personale e organizzazione sanitaria che interferiscano con i compiti del commissario e con gli impegni di risanamento: tali interventi violano i vincoli di coordinamento della finanza pubblica e l’art. 120 Cost.
Domande e risposte
Perché l’intera legge è stata annullata?
Per il suo carattere normativo omogeneo e perché interferiva con il piano di rientro e con il commissariamento della sanità calabrese, in contrasto con gli artt. 81 e 120 Cost.
Cosa comporta il piano di rientro sanitario?
Limita fortemente l’autonomia regionale in materia di spesa e personale sanitario, affidando funzioni a un commissario per il risanamento del disavanzo.
Quali parametri sono stati violati?
In particolare gli artt. 81 e 120, secondo comma, Cost., oltre all’art. 117 sul riparto di competenze.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — richiamato sull’equilibrio di bilancio e sulla copertura finanziaria delle spese regionali.
- Art. 117 della Costituzione — invocato sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche in materia di ordinamento civile.
- Art. 120 della Costituzione — evocato sul potere sostitutivo statale e sui vincoli derivanti dal commissariamento.
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