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La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge regionale abruzzese che disciplina il mobbing e lo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro. Le disposizioni impugnate, correttamente interpretate, rientrano nella competenza regionale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge regionale abruzzese n. 26/2004, che istituiva strutture di ascolto e di prevenzione del mobbing, lamentando che la Regione avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di rapporto di lavoro, nonché quella concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Abruzzo n. 26/2004 per violazione dell’art. 117 commi 2 lett. g) e l) e 3 e dell’art. 118 comma 1 Cost., sostenendo che la disciplina del mobbing spetti allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La legge regionale si limita a istituire strutture amministrative di supporto e prevenzione, senza disciplinare la fattispecie civilistica del mobbing né le sue conseguenze sul rapporto di lavoro. Si tratta di misure di politica sociale rientranti nella competenza regionale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
Il principio
Le regioni possono istituire strutture amministrative di prevenzione e ascolto per il mobbing nei luoghi di lavoro, puramente erogate come servizi di supporto ai lavoratori, senza disciplinare la fattispecie civilistica del mobbing, che rimane di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Cos’è il mobbing?
Il mobbing è un insieme di condotte sistematiche e persecutorie poste in essere sul luogo di lavoro da colleghi o superiori, volte a isolare o danneggiare il lavoratore. Non è ancora disciplinato da una legge statale unitaria.
Quale è la competenza statale in materia di rapporti di lavoro?
Secondo l’art. 117 comma 2 lett. l) Cost., la disciplina dell’ordinamento civile – inclusi i contratti di lavoro e la responsabilità civile da mobbing – è riservata in esclusiva allo Stato.
Cosa poteva fare la Regione?
La Regione poteva istituire strutture di ascolto, centri di supporto psicologico e organismi consultivi, ma non stabilire definizioni giuridiche del mobbing né conseguenze civilistiche per il datore di lavoro.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative
- Art. 118 della Costituzione — Funzioni amministrative
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