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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 415-bis c.p.p., che non prevede sanzioni processuali per la notifica tardiva dell’avviso di conclusione delle indagini. La questione è formulata in modo troppo generico e non individua con precisione il vizio lamentato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pistoia contestava la mancanza, nell’art. 415-bis c.p.p., di una sanzione processuale per il caso in cui l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse notificato oltre il termine previsto dal comma 1, qualora tale ritardo avesse reso più onerosa la difesa dell’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 415-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per la notifica tardiva dell’avviso di conclusione delle indagini, in riferimento agli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La questione è formulata in modo ipotetico e condizionale, individuando il vizio solo «quantomeno» in determinati casi e non in via generale. Il rimettente non ha descritto con sufficiente precisione la norma addizionale che la Corte dovrebbe introdurre.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale che solleciti la Corte ad aggiungere una norma al sistema è ammissibile solo se individua con precisione il tipo di intervento richiesto (pronuncia additiva). La formulazione ipotetica o condizionale del petitum determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?
È l’atto con cui il PM informa l’indagato, prima di esercitare l’azione penale, che le indagini si sono concluse, consentendogli di prendere visione degli atti e di depositare memorie o chiedere di essere interrogato.
Cosa succederebbe se l’avviso fosse tardivo?
L’art. 415-bis c.p.p. non prevede una sanzione processuale specifica per la notifica tardiva, rendendo il ritardo irrilevante ai fini della validità del successivo esercizio dell’azione penale.
Cosa sono le pronunce additive della Corte?
Sono decisioni con cui la Corte dichiara incostituzionale una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa, aggiungendo in sostanza una regola mancante all’ordinamento.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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