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La Corte ha respinto il ricorso del Governo contro la legge dell’Umbria sul bullismo e cyberbullismo: la Regione è intervenuta con finalità educative e di prevenzione sociale, restando nella propria sfera di competenza e senza invadere la materia «ordine pubblico e sicurezza» riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

L’Umbria aveva approvato una legge per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo con campagne educative, progetti nelle scuole e un «Tavolo di coordinamento» per raccogliere informazioni. Il Governo riteneva che così la Regione invadesse la competenza statale sull’ordine pubblico e ha impugnato la legge.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Il principio

Per individuare la materia a cui appartiene una norma occorre guardare al suo oggetto, alla ratio e alla finalità. La legge umbra persegue scopi educativi e di prevenzione sociale, mentre l’individuazione e repressione del bullismo come fenomeno penale resta allo Stato. Anche il Tavolo, con compiti meramente conoscitivi e con la partecipazione solo facoltativa delle forze di polizia, non invade la competenza statale.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare contro il bullismo?

Sì, con interventi di carattere educativo e di prevenzione sociale; resta invece allo Stato la definizione e la repressione penale del fenomeno.

Il Tavolo di coordinamento invade le competenze statali?

No: ha compiti solo conoscitivi e informativi, e la partecipazione delle forze di polizia è facoltativa e subordinata a previa intesa con gli enti di appartenenza.

Come si stabilisce in quale materia rientra una legge?

Guardando all’oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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