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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge Pinto che negava ogni indennizzo per l’irragionevole durata del processo penale all’imputato che non avesse depositato un’istanza di accelerazione. Quell’istanza non velocizza realmente il processo e non può condizionare il diritto alla riparazione.

Di cosa si tratta

La legge Pinto (legge n. 89 del 2001) prevede un’equa riparazione quando un processo dura oltre il termine ragionevole. Una modifica del 2012 stabiliva che all’imputato non spettasse alcun indennizzo se non aveva depositato un’istanza di accelerazione del processo penale entro trenta giorni dal superamento del termine. Vari ricorrenti si erano visti negare la riparazione proprio per questo motivo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della CEDU. Le questioni erano sollevate dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con quattro ordinanze riunite.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. Richiamando la precedente sentenza n. 34 del 2019 sull’istanza di prelievo nel processo amministrativo, la Corte ha rilevato che anche l’istanza di accelerazione è una mera facoltà priva di reale efficacia acceleratoria.

Il principio

La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione può rilevare al più sulla determinazione del quantum dell’indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della domanda di equa riparazione, pena la violazione del diritto al giusto processo e a un ricorso effettivo garantiti dalla CEDU.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi chiede l’indennizzo Pinto?

Non si può più negare l’indennizzo solo perché l’imputato non ha depositato l’istanza di accelerazione nel processo penale.

Perché l’istanza di accelerazione è stata ritenuta inefficace?

Perché è una mera facoltà che non assicura realmente una decisione più rapida: il processo può comunque protrarsi oltre il termine ragionevole.

L’istanza mancante conta ancora in qualche modo?

Sì, può rilevare come elemento per determinare l’importo dell’indennizzo, ma non per escludere il diritto a chiederlo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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