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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente inammissibile la questione sull’azione della Corte dei conti per il danno all’immagine della P.A., confermando la legittimità del limite ai soli delitti contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza definitiva.

Di cosa si tratta

Anche in questo caso la procura della Corte dei conti per la Liguria agiva contro appartenenti alle forze dell’ordine per il danno all’immagine, in relazione ai fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. La norma consente l’azione solo per i delitti contro la P.A. accertati con sentenza definitiva di condanna; molti imputati erano stati condannati per reati diversi o solo agli effetti civili per intervenuta prescrizione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la prima questione (artt. 3 e 97 Cost.), richiamando la sentenza n. 355 del 2010 sulla discrezionalità del legislatore. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la seconda questione (artt. 3 e 103 Cost.) sulla necessità del giudicato di condanna, divenuta irrilevante nel giudizio principale: le condotte accertate non rientravano comunque tra i reati che consentono l’azione.

Il principio

La limitazione dell’azione per il danno all’immagine ai soli delitti contro la P.A. accertati con sentenza definitiva rientra nella discrezionalità non manifestamente irragionevole del legislatore; le ulteriori censure perdono rilevanza quando i fatti del giudizio sono comunque estranei al catalogo dei reati rilevanti.

Domande e risposte

Serve una sentenza penale definitiva per il danno all’immagine?

Sì, la norma richiede una sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la P.A.; la Corte ha ritenuto legittima questa impostazione.

Perché la seconda questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché era divenuta irrilevante: indipendentemente dal requisito del giudicato, i reati accertati non rientravano comunque nel novero di quelli che consentono l’azione risarcitoria.

La decisione è collegata alla n. 167 del 2019?

Sì, entrambe riguardano i limiti dell’azione della Corte dei conti per il danno all’immagine in relazione ai fatti del G8 di Genova del 2001.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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