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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione su una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale. Una legge interpretativa può intervenire anche su giudizi in corso quando esiste un’obiettiva incertezza applicativa, senza per questo violare l’affidamento o il giusto processo.

Di cosa si tratta

La disposizione impugnata aveva natura interpretativa e incideva su una situazione di incertezza normativa in materia di trattamenti, applicandosi anche a rapporti già sorti. La Corte dei conti dubitava che ciò ledesse l’affidamento dei cittadini e l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 18, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, e 117 primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

Una legge di interpretazione autentica non viola l’affidamento né la funzione giurisdizionale quando pone rimedio a un’oggettiva incertezza interpretativa: nessun legittimo affidamento può fondarsi su un orientamento contrastato e incerto.

Domande e risposte

Cos’è una legge di interpretazione autentica?

È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma preesistente, con effetto anche sui rapporti già sorti e sui giudizi in corso.

Perché non viola l’affidamento dei cittadini?

Perché, secondo la Corte, nessun affidamento legittimo può nascere da un’interpretazione già contrastata e incerta: la legge interpretativa elimina quell’incertezza.

La legge interpretativa interferisce con i giudici?

No: opera sul piano generale e astratto delle fonti, mentre l’applicazione del diritto al caso concreto resta compito del giudice.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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