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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata sulle norme che richiedono almeno un anno di iscrizione o di servizio per maturare l’indennità di buonuscita o di fine rapporto dei dipendenti statali. La Corte non ha esaminato il merito.

Di cosa si tratta

Le disposizioni in esame subordinano il diritto all’indennità di buonuscita (per i dipendenti statali) e all’indennità di fine rapporto del personale non di ruolo al possesso di almeno un anno di iscrizione al fondo o di servizio continuativo. Un giudice amministrativo ne aveva dubitato la legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 3, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e l’art. 9, comma 1, del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, sollevati dal TAR Umbria in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La pronuncia di inammissibilità impedisce l’esame del merito: il requisito dell’anno minimo di iscrizione o servizio resta in vigore perché la questione presentava ostacoli processuali.

Domande e risposte

Il requisito di un anno di servizio per la buonuscita resta valido?

Sì. La Corte non ha annullato le norme: la questione è stata dichiarata inammissibile.

Quali principi erano stati invocati?

L’uguaglianza (art. 3), la retribuzione proporzionata (art. 36) e la tutela previdenziale del lavoratore (art. 38).

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Per ragioni processuali legate al modo in cui la questione era stata formulata, che ne hanno impedito l’esame sostanziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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