Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge finanziaria regionale pugliese n. 19/2010: gli artt. 13, 46, 51 e 54 per violazione degli artt. 117 e 81 Cost. in materia di spesa sanitaria e personale, l’art. 37 nella parte in cui abroga norme sulle incompatibilità dei consiglieri regionali. Dichiara invece non fondate o inammissibili altre censure. La pronuncia riguarda il piano di rientro sanitario e le aree naturali protette pugliesi.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria regionale pugliese per il 2011, concernenti il piano di rientro sanitario, le aree naturali protette, la promozione della legalità e il personale delle pubbliche amministrazioni. La Regione Puglia aveva già sottoscritto un Accordo di piano di rientro con i Ministeri della salute e dell’economia e alcune delle norme impugnate erano ritenute in contrasto con quel piano.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11 (commi 3, 4, 5), 13 (commi 1 e 2), 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, per violazione degli artt. 3, 81, 117 (commi primo, secondo, lettere h, o, s, e terzo) della Costituzione. Le censure riguardano soprattutto la spesa sanitaria, le incompatibilità dei consiglieri regionali, il personale e le aree protette.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 (commi 1 e 2), 46, 51 e 54 della legge regionale n. 19/2010 e dell’art. 37 nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 51/1992 (incompatibilità dei consiglieri regionali con rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con la Regione). Dichiara inammissibili o non fondate le restanti questioni.

Il principio

Le Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro sanitario non possono derogare unilateralmente con legge regionale agli impegni assunti nell’accordo di rientro; le disposizioni regionali che compromettono l’equilibrio finanziario della spesa sanitaria o modificano i vincoli sulle incompatibilità delle cariche elettive violano i parametri costituzionali di cui agli artt. 81 e 117 Cost.

Domande e risposte

Che cos’è un piano di rientro sanitario?

È un programma concordato tra una Regione in deficit sanitario e i Ministeri della salute e dell’economia, che prevede misure di riorganizzazione e riduzione della spesa sanitaria; la Regione assume impegni vincolanti e non può adottare leggi che contraddicano quell’accordo senza violare la Costituzione.

Perché è stata dichiarata incostituzionale la norma sull’abrogazione delle incompatibilità dei consiglieri regionali?

Perché l’art. 37 della legge regionale abrogava il divieto per i consiglieri regionali di intrattenere rapporti di lavoro con soggetti convenzionati con la Regione, rimuovendo un presidio di imparzialità nell’esercizio del mandato elettivo, in contrasto con i principi costituzionali.

Cosa succede alle disposizioni dichiarate incostituzionali della legge regionale n. 19/2010?

Cessano di avere efficacia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; gli atti adottati in applicazione di quelle norme potrebbero essere rimessi in discussione nei procedimenti ancora pendenti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.