Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 24 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni di una legge urbanistica ed edilizia della Regione Sardegna, perché in contrasto con le norme statali di tutela del paesaggio.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva approvato una legge per il riuso, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, intervenendo su incrementi volumetrici, interventi nella fascia costiera e altre regole edilizie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato molte di quelle disposizioni davanti alla Corte costituzionale, ritenendole in contrasto con la normativa statale di tutela del paesaggio e con i principi posti dal testo unico dell’edilizia. Il nodo è il consueto equilibrio, particolarmente delicato in Sardegna, tra la potestà legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia e il limite costituito dalle norme statali sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali, che operano come norme fondamentali di riforma economico-sociale. La controversia tocca in concreto temi sensibili come l’edificazione lungo le coste e gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate numerose disposizioni della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1, in materia di riuso e recupero del patrimonio edilizio e di governo del territorio, anche nella parte in cui modificavano la legge regionale n. 8 del 2015. Le censure erano fondate sul contrasto con le norme statali di tutela del paesaggio e con i principi del testo unico dell’edilizia, nel quadro del riparto di competenze. Le questioni sono state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molte disposizioni della legge regionale sarda, tra cui quelle che consentivano, nella fascia costiera e al di fuori delle eccezioni previste dal piano paesaggistico regionale, di realizzare incrementi volumetrici anche mediante corpi di fabbrica separati, oltre ad altre norme su demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti. Le previsioni regionali sono state ritenute in contrasto con la disciplina statale di tutela del paesaggio, che opera come limite alla potestà legislativa regionale.
Il principio
Anche la potestà legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia incontra il limite delle norme statali di tutela del paesaggio e dei beni culturali, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. La Regione non può adottare discipline edilizie che deroghino alla protezione paesaggistica, in particolare nella fascia costiera.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la legge regionale sarda annullata in parte?
Disciplinava il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, con regole su incrementi volumetrici, demolizioni e ricostruzioni e interventi nella fascia costiera. Diverse di queste previsioni sono state dichiarate illegittime.
Perché lo Stato ha impugnato la legge regionale?
Perché molte disposizioni contrastavano con la normativa statale di tutela del paesaggio e con i principi del testo unico dell’edilizia, ritenuti limiti alla potestà legislativa regionale anche per una Regione a statuto speciale.
La Regione può legiferare in materia edilizia?
Sì, ma deve farlo in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento, tra cui le norme statali di tutela del paesaggio, che non possono essere derogate dalla legge regionale.
Che cosa cambia per l’edificazione lungo le coste sarde?
Vengono meno le norme regionali che consentivano, fuori dalle eccezioni del piano paesaggistico, ampliamenti volumetrici anche con corpi di fabbrica separati nella fascia costiera: in quella zona resta la più stringente tutela paesaggistica statale.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, con il limite della tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Vedi anche
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio.
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative di Stato e Regioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.