Indice
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per definire la trasmissione dei dati sui residui contabili degli enti pubblici alla BDAP.
- I residui devono essere trasmessi al quinto livello del piano dei conti integrato ex D.Lgs. 118/2011.
- Soggetti destinatari: enti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
- Finalità: monitoraggio previsto dal comma 659, lettera b), della LB 2026.
- Norma di natura tecnico-attuativa, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Testo dell'articoloVigente
Comma 661 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per definire modalità di trasmissione dei dati dei residui alla BDAP al quinto livello del piano dei conti integrato. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all’ e articolo 2, commi 1 2, del decreto legislativo 23 , delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevedernegiugno 2011, n. 118 l’acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 661): principio di trasparenza e buon andamento della contabilità pubblica
- Art. 117 Costituzione (comma 661): competenza statale in armonizzazione dei bilanci pubblici
- Art. 81 Costituzione (comma 661): equilibrio di bilancio e monitoraggio della spesa pubblica
Commento
Inquadramento
Il comma 661 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 introduce un meccanismo di monitoraggio rafforzato dei residui contabili nel sistema delle amministrazioni pubbliche armonizzate. Il legislatore demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) la definizione delle modalità con cui gli enti pubblici trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) le informazioni relative ai residui che emergono dai rendiconti della gestione. L’intervento rientra in un percorso più ampio di rafforzamento del controllo della spesa pubblica e di consolidamento dei meccanismi di analisi finanziaria centralizzata, particolarmente importante alla luce dei vincoli europei sull’equilibrio di bilancio.
I soggetti coinvolti
La norma si applica agli enti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (testo unico sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali). Si tratta in particolare delle regioni e degli enti locali (province, comuni, città metropolitane, unioni di comuni), nonché degli enti strumentali e delle società partecipate qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del SEC 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali, Reg. UE 549/2013). Sono dunque ricompresi nel perimetro tutti i soggetti tenuti all’applicazione dei principi contabili armonizzati e alla redazione del piano dei conti integrato.
Il perimetro è ampio e comprende migliaia di enti diversamente strutturati. La differenziazione organizzativa e dimensionale (dal grande comune con migliaia di dipendenti al piccolo comune di poche centinaia di abitanti) richiede l’adozione di standard tecnici uniformi ma applicabili anche da enti con minore capacità informatica. Su questo aspetto il decreto attuativo dovrà bilanciare l’esigenza di analiticità con quella di praticabilità operativa.
Il piano dei conti integrato al quinto livello
L’elemento qualificante della novella è l’acquisizione delle informazioni al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato. Tale strumento, disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dall’allegato n. 6 ai principi contabili applicati, articola le voci contabili in livelli gerarchici crescenti di analiticità. Il quinto livello rappresenta il massimo grado di dettaglio operativo, consentendo di disaggregare i residui per tipologia di spesa o di entrata, missione, programma, capitolo. La trasmissione a tale livello permette quindi alla Ragioneria generale dello Stato di costruire viste analitiche dei residui per natura economica, missione di spesa e fonte di finanziamento.
L’adozione del quinto livello rappresenta un salto di qualità rispetto alle precedenti modalità di trasmissione, basate su aggregati più sintetici. La maggior analiticità consente analisi di tipo statistico ed econometrico, identificazione di pattern problematici e benchmark comparativi tra enti omogenei. La capacità di disporre di dati strutturati al massimo livello di dettaglio è ormai indispensabile per le politiche di finanza pubblica basate sui dati (data-driven), in coerenza con i più recenti orientamenti dell’Eurostat e dell’OCSE in materia di trasparenza fiscale.
Connessione con il monitoraggio del comma 659
La disposizione è funzionale al monitoraggio previsto dal comma 659, lettera b), della LB 2026, che disegna un meccanismo di sorveglianza sulla qualità e tempestività della spesa pubblica. I residui rappresentano un indicatore chiave: residui passivi elevati segnalano spesa impegnata ma non pagata (problema di lentezza nei pagamenti, con possibili violazioni della direttiva UE 2011/7 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), mentre residui attivi elevati indicano entrate accertate ma non riscosse (problema di esigibilità e di rischio di crediti incagliati, con impatti sui saldi di bilancio).
Il monitoraggio sistematico, abilitato dal comma 661, consente di intervenire tempestivamente con misure correttive su singoli enti che presentino criticità. Le misure possono spaziare da interventi consultivi (linee guida operative) a interventi di affiancamento (visite della Ragioneria generale dello Stato), fino a interventi più incisivi in caso di squilibri rilevanti (procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL).
Rapporti con la disciplina europea
L’intervento si inserisce nel quadro degli obblighi imposti dal regolamento UE sulla governance economica (Reg. UE 1466/97 modificato dal Reg. UE 1175/2011, c.d. Six-Pack) e dal nuovo Patto di stabilità e crescita (Reg. UE 2024/1263 entrato in vigore nel 2024 a seguito della revisione complessiva delle regole fiscali europee). La capacità di misurare con precisione i residui è essenziale per il rispetto degli obiettivi di disavanzo nominale e strutturale, in coerenza con l’art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio, come modificato dalla L. cost. 1/2012) e con la disciplina di attuazione di cui alla legge n. 243/2012.
Profili applicativi attesi
Il decreto attuativo dovrà definire: a) il tracciato dei dati da trasmettere, con specificazione delle voci da disaggregare al quinto livello; b) la periodicità (presumibilmente annuale, in coincidenza con la chiusura dei rendiconti, ex art. 11-bis D.Lgs. 118/2011); c) gli standard tecnici di interoperabilità con la BDAP, in particolare i formati elettronici e i protocolli di trasmissione; d) il regime sanzionatorio in caso di mancata o tardiva trasmissione, eventualmente raccordato con quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, come modificato dal comma 648 della stessa LB 2026.
Sul piano operativo, gli enti dovranno aggiornare i propri sistemi informativi contabili per garantire la classificazione dei residui al quinto livello del piano dei conti, in coerenza con i modelli ufficiali della Ragioneria generale dello Stato. L’investimento in software contabili adeguati potrebbe rappresentare un costo significativo per gli enti più piccoli, che potrebbero ricorrere a forme di gestione associata dei servizi finanziari (art. 14 D.L. 78/2010) per ammortizzare gli oneri.
Inquadramento costituzionale
La norma si fonda sui principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e sulla competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). La Corte costituzionale (sent. n. 184/2016 e n. 213/2017) ha più volte riconosciuto la legittimità dell’intervento statale unificante in materia, anche a presidio degli obblighi europei. La giurisprudenza ha confermato la prevalenza dell’interesse generale al monitoraggio della finanza pubblica anche sui margini di autonomia degli enti territoriali, purché gli oneri imposti siano proporzionati e ragionevoli.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Quali enti sono tenuti a trasmettere i dati sui residui alla BDAP?
La norma si applica agli enti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Si tratta delle regioni a statuto ordinario e di tutti gli enti locali (province, comuni, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane), nonché degli enti strumentali e delle società partecipate classificate come amministrazioni pubbliche ai sensi del SEC 2010. Sono inclusi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale tenuti all’armonizzazione contabile. Restano esclusi gli enti previdenziali (INPS e INAIL) e altre amministrazioni centrali, soggetti a regimi contabili speciali. Il perimetro è comunque ampio e ricomprende migliaia di enti.
Cosa è il quinto livello del piano dei conti integrato?
Il piano dei conti integrato è uno strumento contabile previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 118/2011 e dall’allegato n. 6 ai principi contabili applicati. Articola le voci di entrata e di spesa in livelli gerarchici crescenti di dettaglio, dal primo (categorie generali) al quinto (voce analitica). Il quinto livello rappresenta il massimo grado di disaggregazione: ad esempio, all’interno di una macro-voce come «Acquisto di beni», il quinto livello identifica specifici beni o categorie di acquisto (cancelleria, attrezzature informatiche, materiali di consumo). La trasmissione a tale livello consente analisi puntuali su qualità e composizione dei residui.
Quando dovrà essere emanato il decreto MEF attuativo?
La norma non fissa un termine esplicito per l’adozione del decreto attuativo. In coerenza con la prassi consolidata in materia contabile e con la necessità di rendere operativo il monitoraggio sin dall’esercizio 2026, è ragionevole attendere il provvedimento entro la prima metà del 2026, prima del termine ordinario di approvazione dei rendiconti (30 aprile per gli enti locali, ex art. 18 D.Lgs. 118/2011). Sul piano formale, trattandosi di decreto ministeriale non regolamentare, l’atto sarà sottoposto al solo vaglio della Corte dei conti per la registrazione, senza necessità di concerti complessi o di parere del Consiglio di Stato.
Quali sanzioni si applicano in caso di mancata trasmissione dei dati sui residui?
La norma di per sé non prevede un regime sanzionatorio specifico. Tuttavia, in via sistematica, il mancato invio dei dati alla BDAP è già sanzionato in via generale dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 (come modificato dal comma 648 della stessa LB 2026), che dispone il blocco delle facoltà assunzionali e altri limiti operativi in caso di omissione. È ragionevole attendere che il decreto attuativo richiamato dal comma 661 specifichi le conseguenze operative per gli enti inadempienti, in coordinamento con il quadro sanzionatorio generale e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Quale è l’impatto operativo per i revisori dei conti degli enti locali?
I revisori dei conti, organi di controllo interno previsti dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), saranno chiamati a verificare la corretta classificazione dei residui al quinto livello del piano dei conti integrato e la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP. Tale attività rientra nel più ampio compito di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. I revisori dovranno aggiornare le proprie checklist e i programmi di lavoro per includere tale specifico adempimento, in coordinamento con i revisori legali e con le linee guida emanate dalla Corte dei conti e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Vedi anche