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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14/2002 sui lavori pubblici. Le disposizioni impugnate (criteri di preferenza per imprese locali nelle gare) sono state integralmente soppresse dalla legge regionale n. 12/2003, venendo meno l’oggetto del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato gli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale FVG n. 14/2002, che nelle procedure ristrette di gara per lavori pubblici consentivano di preferire imprese con sede nella Regione o che vi avessero eseguito lavori analoghi. Secondo il Governo, tali disposizioni violavano la libertà di concorrenza, il principio di uguaglianza e il diritto comunitario.
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 3, 117, commi 1 e 2, lett. e), e 120 Cost., nonché degli artt. 12 e 49 del Trattato CE e della direttiva CE 93/37. L’art. 20, comma 2, utilizzava il criterio della “collocazione operativa” per ridurre i concorrenti nelle procedure ristrette; l’art. 24, comma 1, prevedeva criteri di priorità per le imprese con sede o pregressa operatività nella Regione.
La decisione della Corte
Prima dell’udienza, la Regione ha approvato la legge n. 12/2003 che ha integralmente sostituito entrambe le disposizioni impugnate, eliminando i criteri di preferenza localistica. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in conformità alla propria costante giurisprudenza: il mutamento del quadro normativo regionale rende oggettivamente inutile una pronuncia nel merito.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio in via principale, la Regione abroga o sostituisce integralmente le disposizioni impugnate, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere senza entrare nel merito della legittimità costituzionale delle norme originariamente censurate.
Domande e risposte
Le Regioni possono favorire le imprese locali negli appalti pubblici?
No. Le disposizioni che riservino preferenze alle imprese con sede o con operatività prevalente nel territorio regionale violano la libertà di concorrenza, il principio di uguaglianza e il diritto UE. Le Regioni non possono introdurre criteri di preferenza localistica nelle gare pubbliche.
Cosa succede se una legge regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, evitando di pronunciarsi nel merito. Ciò non implica che le norme abrogate fossero costituzionalmente legittime: semplicemente non vi è più interesse a una pronuncia.
Qual è la competenza statale in materia di concorrenza?
L’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela della concorrenza”. Le Regioni non possono derogare ai principi del mercato concorrenziale con norme che favoriscono le imprese locali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 120 della Costituzione — Divieto di ostacolo alla libertà di circolazione
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