Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Savona. Il giudice rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né quale sarebbe l’effetto concreto di una pronuncia di accoglimento sulla vicenda processuale pendente.

Di cosa si tratta

Una cittadina albanese, adottata da un cittadino italiano all’età maggiore, aveva perso la cittadinanza albanese per effetto della cancellazione dallo stato civile albanese a seguito del decreto di adozione, ma non poteva ancora acquistare la cittadinanza italiana, non essendo decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 9, l. n. 91/1992. Si trovava quindi in uno stato di apolidia temporanea, senza documento valido per l’espatrio. Il Tribunale di Savona, investito del ricorso per il rinnovo del passaporto, aveva sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992 in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’immediata concessione della cittadinanza italiana allo straniero maggiorenne adottato che, per effetto della legislazione del paese d’origine, perda la propria cittadinanza al momento dell’adozione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il rimettente non ha spiegato con chiarezza né quale azione fosse stata esercitata nel giudizio a quo, né quale effetto avrebbe avuto un accoglimento della questione sulla vicenda concreta. Peraltro, le questioni di passaporto e di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, non ordinario.

Il principio

L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio pendente, ovvero quando la questione sollevata non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario rimettente.

Domande e risposte

Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista subito la cittadinanza?

No. A differenza del minore adottato, per il quale l’art. 3 l. n. 91/1992 prevede l’acquisto automatico della cittadinanza, il maggiorenne adottato deve attendere cinque anni di residenza legale in Italia e presentare domanda di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9.

Cosa succede se lo straniero adottato perde la sua cittadinanza di origine prima di acquisire quella italiana?

Può trovarsi in uno stato di apolidia temporanea. La condizione di apolide riconosciuta amministrativamente o giudizialmente garantisce, secondo il d.P.R. n. 572/1993, il rilascio di un titolo di viaggio e l’iscrizione anagrafica.

Quale giudice è competente per le controversie sulla cittadinanza per naturalizzazione?

Il giudice amministrativo (TAR), in quanto si tratta di esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione. Il Tribunale ordinario non ha giurisdizione su tali materie.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.