Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 163 e 151 del d.lgs. n. 490/1999 (T.U. beni culturali). I vincoli paesaggistici imposti con decreti ministeriali ai sensi della legge n. 1497/1939 non sono stati depenalizzati dal T.U.: l’art. 160 dello stesso T.U. li dichiara espressamente validi a tutti gli effetti del Titolo II, comprese le norme penali.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Grosseto, dovendo pronunciarsi su richieste di decreto penale di condanna per lavori eseguiti in zone vincolate con decreti ministeriali adottati ai sensi della legge n. 1497/1939, riteneva che il T.U. del 1999 avesse involontariamente depenalizzato tali condotte, non menzionando più quei vecchi vincoli nella norma incriminatrice (art. 163 T.U.).

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), questione di legittimità costituzionale degli artt. 163 e 151 del d.lgs. n. 490/1999 nella parte in cui non prevedono per i beni vincolati con decreti ministeriali ex legge n. 1497/1939 l’obbligo di preventiva autorizzazione e la relativa sanzione penale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente ha trascurato completamente l’art. 160 del d.lgs. n. 490/1999, il quale stabilisce espressamente che gli elenchi compilati ai sensi della legge n. 1497/1939 “sono validi a tutti gli effetti” del Titolo II del T.U., che include sia la norma precettiva (art. 151) sia quella sanzionatoria (art. 163). Non vi è quindi alcun vuoto di tutela penale.

Il principio

Il T.U. dei beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/1999) non ha depenalizzato le violazioni dei vincoli paesaggistici imposti con decreti ministeriali ai sensi della legge n. 1497/1939. L’art. 160 T.U. garantisce la continuità della tutela giuridica di tali vincoli, anche penale.

Domande e risposte

Chi esegue lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico da vecchi decreti ministeriali commette un reato?

Sì, se non ha ottenuto la preventiva autorizzazione. I vincoli imposti con decreti ministeriali ex legge n. 1497/1939 continuano a essere pienamente efficaci ai sensi dell’art. 160 d.lgs. n. 490/1999, e la loro violazione integra il reato di cui all’art. 163 T.U.

Cosa prevede l’art. 163 del d.lgs. n. 490/1999?

L’art. 163 punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, con le pene previste dall’art. 20 l. n. 47/1985 (demolizione e rimessa in pristino, oltre a sanzioni penali).

Il Testo Unico del 1999 ha ampliato o ristretto la tutela paesaggistica rispetto al regime precedente?

Non l’ha né ampliata né ristretta: la legge di delegazione n. 352/1997 autorizzava solo il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, non la soppressione di tutele esistenti. L’art. 160 T.U. dà attuazione a tale vincolo di delega.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.