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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo il comma 7 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 155/1997 nella parte in cui attribuisce al Ministero della sanità il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica dei laboratori di analisi alimentari nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Non fondata invece la questione sul comma 5.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato due norme introdotte dalla legge comunitaria 1999 (l. n. 526/1999) nel decreto legislativo sull’igiene alimentare: una che attribuiva al Ministero della sanità il potere di fissare requisiti minimi per i laboratori di analisi (comma 5) e un’altra che gli attribuiva il potere di effettuare sopralluoghi di verifica (comma 7), anche nelle Province autonome.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 5 e 7 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 155/1997, introdotti dall’art. 10, comma 3, della l. n. 526/1999, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) e alle relative norme di attuazione. Giudice rimettente: la Provincia autonoma di Trento.

La decisione della Corte

La Corte dichiara illegittimo il comma 7 (potere di sopralluogo ministeriale) nella parte applicabile alle Province autonome: si tratta di una funzione amministrativa statale esercitata in una materia (igiene e sanità) riconosciuta di competenza provinciale. Dichiara non fondata la questione sul comma 5 (fissazione di requisiti minimi): si tratta di normativa di principio che può legittimamente provenire dallo Stato anche nelle materie di competenza provinciale concorrente.

Il principio

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, lo Stato non può attribuire ai propri organi poteri amministrativi diretti in materie di competenza provinciale, nemmeno “ferme restando” le competenze provinciali. Può però fissare principi generali e requisiti minimi tecnici che le Province applicano nelle proprie procedure.

Domande e risposte

Perché il sopralluogo ministeriale nei laboratori è incostituzionale per le Province autonome?

Perché la materia “igiene e sanità” è riconosciuta di competenza provinciale dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione. L’attribuzione di poteri ispettivi diretti agli organi statali in questa materia invade tale competenza.

Può lo Stato fissare requisiti tecnici minimi per i laboratori anche nelle Province autonome?

Sì. Il comma 5 (fissazione dei requisiti minimi e criteri generali per il riconoscimento) è stato dichiarato non fondato perché si tratta di normativa di principio che non sopprime la competenza provinciale ma la orienta entro un quadro uniforme.

Cosa significa “ferme restando le competenze delle Province autonome” in una legge statale?

Questa clausola di salvaguardia può essere insufficiente se la norma stessa attribuisce comunque poteri amministrativi diretti agli organi statali in materie di competenza provinciale: la Corte verifica la sostanza, non solo la formula.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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