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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 81 della legge urbanistica del Friuli-Venezia Giulia sull’autorizzazione edilizia precaria. La carenza di specifica motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo rende il ricorso inammissibile.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pordenone, in un procedimento penale per costruzione in assenza di concessione edilizia, aveva sollevato questione di legittimità sulla norma regionale friulana che consente autorizzazioni edilizie a titolo precario per opere difformi dagli strumenti urbanistici, ma destinate a soddisfare esigenze improrogabili e transitorie. Secondo il giudice, la norma alterava la fattispecie penale di riferimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità dell’art. 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 25, 112 e 117 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale di Pordenone.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per carenza di specifica motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non ha chiarito quale fattispecie concreta del procedimento — se la costruzione originaria (durante la validità dell’autorizzazione precaria) o l’omessa demolizione alla scadenza — costituisca il fatto oggetto del giudizio. La mancanza di questa chiarezza non consente alla Corte di valutare se la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel caso di specie.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve indicare con precisione quale sia il fatto oggetto del giudizio penale e in quale misura la norma impugnata sia determinante per la sua decisione. La carenza di motivazione sulla rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile, anche se i profili di incostituzionalità sollevati potrebbero in astratto essere fondati.
Domande e risposte
Cosa è l’autorizzazione edilizia precaria nel Friuli-Venezia Giulia?
Un atto amministrativo che consente, a titolo temporaneo, la realizzazione di opere anche in deroga agli strumenti urbanistici, per soddisfare esigenze improrogabili e transitorie. L’opera deve essere demolita alla scadenza dell’autorizzazione.
Perché una norma regionale urbanistica potrebbe alterare una fattispecie penale statale?
Perché il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia (legge n. 47/1985) presuppone l’assenza di titolo abilitativo: se la legge regionale consente una deroga temporanea, il titolo esiste (anche se precario) e il reato non si configura durante la validità dell’autorizzazione.
Quando una questione di legittimità è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza?
Quando l’ordinanza di rimessione non consente di verificare che la norma impugnata debba essere applicata nel giudizio concreto e che la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sulla decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva statale in materia penale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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