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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 81, comma 9, della l. n. 448/1998 che esclude gli interessi sulle somme da rimborsare a seguito di condono previdenziale contestato in giudizio. La norma non viola né l’eguaglianza né il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro in appello, aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che escludeva il pagamento di interessi sulle somme da restituire a seguito di condono previdenziale, quando il rimborso era ottenuto a seguito di esito favorevole del contenzioso. La questione era stata già trattata dalla Corte con ordinanza n. 234/2002, che però non aveva esaminato il profilo dell’art. 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pesaro ha sollevato questione di legittimità dell’art. 81, comma 9, della l. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione. Quanto all’art. 3 Cost., la questione era già stata risolta con l’ordinanza n. 234/2002. Quanto all’art. 24 Cost., la Corte ritiene manifestamente infondata la questione perché, secondo la propria consolidata giurisprudenza, l’art. 24 Cost. non può essere invocato per censurare norme di diritto sostanziale come la disciplina degli accessori di un credito di restituzione, che non incidono sul diritto di azione o di difesa in sé.

Il principio

L’art. 24 Cost. tutela il diritto di agire in giudizio e di difendersi, ma non può essere invocato per contestare norme di diritto sostanziale sugli accessori dei crediti (come gli interessi sul rimborso), anche quando la loro esclusione è collegata all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. La violazione dell’art. 24 Cost. richiede che la norma incida direttamente sulla possibilità di agire o di difendersi.

Domande e risposte

Cosa prevede il condono previdenziale e quali interessi sono in gioco?

Il condono previdenziale consente di regolarizzare posizioni contributive irregolari a condizioni agevolate. La questione riguardava chi avesse aderito al condono con clausola di riserva e poi avesse ottenuto in giudizio la restituzione delle somme versate: la legge escludeva gli interessi su tali somme.

Perché l’esclusione degli interessi non viola l’eguaglianza?

Perché, come già chiarito nell’ordinanza n. 234/2002, il condono previdenziale costituisce una fattispecie speciale che giustifica una disciplina diversa da quella ordinaria dell’indebito oggettivo, tenuto conto della natura e degli scopi dell’istituto.

In quali casi l’art. 24 Cost. può essere invocato contro una norma sostanziale?

Solo quando la norma di diritto sostanziale è congegnata in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale. Non basta che la norma risulti svantaggiosa per chi ha esercitato il diritto di difesa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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