Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 100/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Valle d’Aosta che introduceva una modalità straordinaria di iscrizione a un albo regionale, in deroga ai requisiti ordinari, in contrasto con i principi di buon andamento e di parità nell’accesso ai pubblici uffici.
Di cosa si tratta
L’iscrizione agli albi professionali o di settore serve a garantire che chi svolge determinate attività possieda i requisiti previsti dalla legge. La Regione Valle d’Aosta, con una variazione di bilancio del 2022, aveva previsto per alcuni soggetti una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione a un albo regionale, escludendo l’applicazione di alcune disposizioni ordinarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendo che questa deroga creasse un canale privilegiato di accesso, in contrasto con i principi che impongono parità di trattamento, buon andamento dell’amministrazione e selezione basata sul merito. La vicenda riguarda un tema generale: anche le Regioni, nel disciplinare l’accesso a funzioni e iscrizioni, devono rispettare le garanzie costituzionali che assicurano a tutti uguali condizioni e tutelano l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, perché introduceva una modalità straordinaria di iscrizione all’albo regionale in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla disciplina vigente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva, per determinati soggetti, l’applicazione dei requisiti ordinari di iscrizione all’albo. La deroga creava un trattamento differenziato non giustificato, in contrasto con i principi di uguaglianza, di parità nell’accesso e di buon andamento dell’amministrazione.
Il principio
Una modalità straordinaria di iscrizione a un albo, in deroga ai requisiti ordinari, viola i principi di uguaglianza, di parità di accesso ai pubblici uffici e di buon andamento dell’amministrazione, se non è sorretta da una ragionevole giustificazione.
Domande e risposte
Perché una deroga ai requisiti di iscrizione è problematica?
Perché crea un canale privilegiato per alcuni soggetti, a scapito di chi deve rispettare i requisiti ordinari. Ciò contrasta con la parità di trattamento e con il buon andamento dell’amministrazione.
Le Regioni non possono disciplinare i propri albi?
Possono farlo, ma nel rispetto dei principi costituzionali. Non possono introdurre deroghe che alterano la parità di accesso senza una valida giustificazione.
Cosa garantisce la parità di accesso ai pubblici uffici?
Garantisce che tutti i cittadini possano accedere a funzioni e iscrizioni a condizioni uguali, sulla base di requisiti oggettivi. È un presidio sia di uguaglianza sia di efficienza dell’amministrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 51 della Costituzione — parità nell’accesso ai pubblici uffici.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.