Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991. La norma, che fissa il reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico sulla base della minore tariffa d’estimo — anche quando l’immobile è locato — non viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la particolare condizione degli immobili vincolati giustifica il trattamento differenziato.

Di cosa si tratta

Un proprietario di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico chiedeva il rimborso dell’IRPEF pagata sul canone di locazione, sostenendo di avere diritto a tassare il reddito in base alla minore tariffa d’estimo catastale — come previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991 — invece che sul canone effettivo. La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva sollevato la questione di costituzionalità di quella stessa norma, ritenendola ingiustamente favorevole al proprietario-locatore rispetto ad altri contribuenti.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Torino ha impugnato l’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui determina il reddito degli immobili vincolati mediante la minore tariffa d’estimo in ogni caso, cioè anche quando l’immobile è concesso in locazione. I parametri evocati erano gli artt. 3 (uguaglianza, ragionevolezza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha affermato che il beneficio fiscale per gli immobili di interesse storico-artistico non è irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli e obblighi gravanti per legge su tali beni, a tutela del patrimonio culturale sancita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione. L’applicazione della minore tariffa d’estimo anche agli immobili locati trova una giustificazione non irragionevole nell’obiettiva difficoltà di ricavare il reddito effettivo dal canone, data la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione.

Il principio

Le disposizioni legislative che accordano agevolazioni tributarie possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza solo nei casi di palese arbitrarietà o irrazionalità. Il beneficio fiscale per gli immobili storico-artistici è giustificato dai vincoli che gravano su tali beni, tali da rendere non omogenea la loro situazione rispetto agli altri immobili locati.

Domande e risposte

Come si determina il reddito imponibile di un immobile storico-artistico locato?

Secondo l’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991, il reddito è determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, indipendentemente dal canone di locazione effettivamente percepito.

Perché questa regola vale anche per gli immobili locati?

La Corte ha ritenuto che la particolare condizione degli immobili vincolati — gravati da obblighi di manutenzione e conservazione molto onerosi — renda difficile ricavare dal canone il reddito effettivo. La norma trova dunque una giustificazione non irragionevole nel sistema catastale di tassazione e nelle specificità di questi beni.

Il trattamento di favore è stato ritenuto discriminatorio rispetto ad altri proprietari?

No. La Corte ha escluso la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili storico-artistici con quella degli altri immobili, rendendo priva di fondamento la censura di disparità di trattamento. Le due categorie non sono omogenee, data la diversità dei vincoli cui sono soggette.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.