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La Corte decide i ricorsi di quattro Regioni contro l’art. 11 della legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001), che modificava la disciplina delle fondazioni bancarie. La Corte stabilisce che le fondazioni bancarie non sono enti pubblici ma privati a rilevanza sociale, soggetti alla legislazione statale in materia di tutela del risparmio e ordinamento civile. La potestà regolamentare del Ministero sull’attività delle fondazioni è parzialmente illegittima.

Di cosa si tratta

Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 11 della legge n. 448/2001, che modificava il d.lgs. n. 153/1999 in materia di fondazioni bancarie: prevedeva settori “ammessi” e “rilevanti” di intervento, regole sulla composizione degli organi, incompatibilità, gestione del patrimonio e poteri di vigilanza del Ministero. Le Regioni ritenevano che la materia rientrasse nella competenza concorrente regionale sulle “casse di risparmio”.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 11 l. n. 448/2001 in riferimento all’art. 117, comma 3 e 6, Cost. Le fondazioni bancarie, a loro giudizio, rientravano ancora nella materia delle “casse di risparmio” di competenza concorrente, con la conseguenza che le norme statali potevano porre solo i principi fondamentali. Alcune disposizioni avrebbero poi illegittimamente attribuito la potestà regolamentare al Ministero in una materia di competenza regionale.

La decisione della Corte

La Corte riconosce che le fondazioni bancarie, pur originate da enti creditizi, si sono trasformate in soggetti privati del pluralismo, operanti nel settore del volontariato e della promozione sociale. La loro disciplina rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e tutela del risparmio (art. 117, comma 2, lett. e) e g)), non nella competenza concorrente regionale. La Corte tuttavia dichiara illegittima la parte della norma che attribuisce al Ministero la potestà regolamentare per la modifica dei “settori ammessi”, in quanto eccede i limiti della vigilanza statale sulle fondazioni.

Il principio

Le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private di utilità sociale che perseguono scopi di interesse pubblico. La loro disciplina rientra nella competenza esclusiva statale (ordinamento civile e tutela del risparmio). Il legislatore nazionale può imporre loro obblighi e limiti operativi, ma la potestà regolamentare del Ministero è limitata alla vigilanza e non può estendersi alla modifica sostanziale dei settori di attività.

Domande e risposte

Le fondazioni bancarie sono enti pubblici o privati?

Sono persone giuridiche di diritto privato a rilevanza sociale. Non sono enti pubblici, né emanazione delle aziende di credito originarie. Operano autonomamente nei settori della promozione sociale, dell’arte, della ricerca e dell’istruzione.

Le Regioni possono disciplinare le fondazioni bancarie con proprie leggi?

No. La disciplina delle fondazioni bancarie è riservata allo Stato in via esclusiva come materia di ordinamento civile e tutela del risparmio ex art. 117, comma 2, Cost. Le Regioni non hanno competenza nella materia.

Cosa sono i “settori ammessi” e i “settori rilevanti” dell’attività delle fondazioni?

I “settori ammessi” sono gli ambiti (arte, istruzione, ricerca, sanità, ecc.) in cui le fondazioni possono operare con le proprie risorse. I “settori rilevanti” sono gli ambiti in cui devono concentrare le risorse per realizzare la mission. La loro definizione spetta alla legge statale e alle norme attuative del Ministero competente, nei limiti della vigilanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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