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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Vercelli sull’art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975. Il legislatore non è tenuto a specificare in modo analitico i parametri di temperatura, umidità e massa dei proiettili per verificare la soglia di 7,5 joule: spetta al giudice risolvere il problema interpretativo caso per caso.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Vercelli, in un procedimento penale per illegale detenzione di una carabina ad aria compressa, aveva rilevato che la potenza dell’arma variava in base a condizioni ambientali (temperatura, umidità) e alla massa dei pallini utilizzati. La norma impugnata, che fissa a 7,5 joule il limite oltre il quale un’arma ad aria compressa diventa arma comune da sparo, non indica tali parametri di misurazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vercelli ha impugnato l’art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 11 della legge n. 526/1999, nella parte in cui non specifica i parametri di temperatura, umidità e massa dei proiettili per la verifica della soglia energetica di 7,5 joule. I parametri invocati erano gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il principio di determinatezza dell’illecito penale non può essere spinto fino a imporre al legislatore la definizione analitica, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto. La soglia di 7,5 joule esprime una caratteristica dell’arma in sé, e spetta al giudice accertare nel concreto la responsabilità penale con gli ordinari strumenti ermeneutici.
Il principio
Il principio di determinatezza della fattispecie penale non impone al legislatore di specificare analiticamente ogni variabile tecnica di misurazione: il giudice, con gli strumenti ermeneutici a disposizione, è chiamato a risolvere il problema interpretativo relativo alla conformità del fatto al modello legale tipico.
Domande e risposte
Un’arma ad aria compressa è sempre un’arma comune da sparo?
No. Solo se i proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule l’arma rientra nella definizione di arma comune da sparo ex art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975. Le armi a bassa potenza sono presuntivamente inidonee all’offesa, salvo diversa valutazione della Commissione consultiva.
Come rileva la variabilità della potenza in base alle condizioni ambientali?
Secondo la Corte, si tratta di un profilo attinente all’accertamento concreto della fattispecie, che spetta al giudice risolvere. La soglia normativa esprime una caratteristica intrinseca dell’arma, non una misura da eseguire in condizioni standardizzate predeterminate per legge.
La norma violava il principio di uguaglianza o il diritto di difesa?
No. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.: una volta risolto il problema interpretativo sulla soglia, l’accertamento in concreto avviene in modo uguale per tutti gli imputati e consente l’esercizio del diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato come parametro
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità e determinatezza in materia penale (sostanzialmente richiamato)
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale, evocato come parametro
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