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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme delle Regioni Marche, Lazio e Sicilia che, per il periodo d’imposta 2002, intervenivano sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in contrasto con il riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Le disposizioni regionali censurate modificavano, per un determinato periodo, aspetti dell’IRAP, tributo disciplinato dal decreto legislativo statale n. 446 del 1997. La questione nasceva da contenziosi tributari sull’applicazione di queste norme regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Padova e la Commissione tributaria regionale del Lazio avevano sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni sulle leggi delle Regioni Marche n. 35 del 2001, Lazio n. 34 del 2001 e Sicilia n. 2 del 2002.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, della legge reg. Marche n. 35 del 2001, dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Lazio n. 34 del 2001 e della correlata Tabella A, e dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002, limitatamente al periodo d’imposta 2002 per i soggetti indicati nel d.lgs. n. 446 del 1997.
Il principio
La disciplina del sistema tributario, e in particolare dei profili sostanziali dell’IRAP, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono modificarne gli elementi essenziali al di fuori dei limiti consentiti dalla legge statale.
Domande e risposte
Quali norme regionali sono state dichiarate incostituzionali?
Disposizioni delle Regioni Marche, Lazio e Sicilia sull’IRAP, limitatamente al periodo d’imposta 2002.
Quale parametro è stato applicato?
L’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sulla competenza statale in materia di sistema tributario.
Chi aveva sollevato le questioni?
Le Commissioni tributarie provinciale di Padova e regionale del Lazio, i cui giudizi sono stati riuniti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario
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