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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 140 del 2019 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate in materia tributaria dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria lombarda aveva dubitato della legittimità di alcune disposizioni del 2008 collegate alla finanza pubblica e alla perequazione tributaria. La Corte, prima di entrare nel merito, valuta sempre se la questione sia stata posta in modo corretto e rilevante: in caso contrario la dichiara inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.

Il principio

Quando la questione di legittimità costituzionale è posta in modo non corretto o non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza, la Corte non entra nel merito e ne dichiara la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una decisione con cui la Corte respinge la questione senza esaminarne il merito, perché presenta vizi evidenti, ad esempio nella motivazione o nella rilevanza.

La norma del 2008 è stata giudicata legittima?

La Corte non si è pronunciata sulla legittimità nel merito: la disposizione non è stata annullata.

Quali parametri erano stati invocati?

Gli artt. 3 (eguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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