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La Corte costituzionale dichiara non fondata (e in parte inammissibile) la questione sull’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che consente al giudice di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma per abuso del processo.

Di cosa si tratta

L’art. 96, terzo comma, c.p.c. permette al giudice, anche senza domanda di parte, di condannare chi ha agito o resistito in giudizio in modo abusivo al pagamento di una somma in favore della controparte. Si discuteva se questa «sanzione» processuale violasse la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte e i principi in materia penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 23 e 25, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 25, secondo comma, della Costituzione e non fondata quella riferita all’art. 23 della Costituzione.

Il principio

La condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. non viola la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.): la prestazione è comunque fondata su una previsione di legge, applicata dal giudice nei casi di abuso del processo.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 96, terzo comma, c.p.c.?

Consente al giudice di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma quando ha agito o resistito in giudizio abusando del processo.

La norma è stata dichiarata legittima?

Sì. La Corte ha respinto la censura riferita all’art. 23 Cost. e dichiarato inammissibile quella riferita all’art. 25, secondo comma, Cost., lasciando in vigore la disposizione.

Si tratta di una sanzione penale?

No. La Corte ha trattato la previsione come misura processuale a fronte dell’abuso del processo, non come sanzione penale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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