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La Corte dichiara parzialmente illegittime alcune disposizioni della Provincia autonoma di Trento in materia di IRAP agricola e di altre agevolazioni fiscali provinciali, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia tributaria. Non tutte le norme impugnate sono incostituzionali.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato varie disposizioni delle leggi finanziarie provinciali di Trento del 2009 e 2010, riguardanti: la proroga della riduzione dell’aliquota IRAP per il settore agricolo e la piccola pesca (0,9% anziché 1,9%); l’esenzione IRAP per soggetti analoghi a quelli esenti a livello statale; e una norma sulle aree edificabili ai fini IMU. La Provincia sosteneva di avere competenza fiscale in base allo Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna: a) l’art. 3, comma 2, l.p. Trento n. 2 del 2009 (proroga aliquota IRAP ridotta per agricoltura); b) l’art. 56, comma 1, stessa legge (esenzione IRAP); c) l’art. 45, comma 5, l.p. Trento n. 19 del 2009. Parametri: artt. 117 comma 2 lettere e) e s), 119 comma 2 Cost. e artt. 8 e 9 dello Statuto speciale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente. La proroga dell’aliquota IRAP ridotta per l’agricoltura è illegittima: dopo che lo Stato ha “stabilizzato” l’aliquota speciale all’1,9% con la legge n. 203 del 2008, la Provincia non aveva più titolo per ridurla ulteriormente, poiché l’IRAP non è tributo “proprio” della Regione nel senso dello Statuto. Alcune delle altre disposizioni vengono invece dichiarate non fondate o cessate.
Il principio
L’IRAP, pur con gettito destinato alle Regioni, è un tributo istituito e disciplinato dalla legge statale: le Regioni e le Province autonome possono variarne l’aliquota solo nei limiti espressamente concessi dalla legge dello Stato. Una volta che lo Stato ha stabilizzato un’aliquota speciale (es. per il settore agricolo), le Province autonome non possono prorogare riduzioni di propria iniziativa.
Domande e risposte
Le Province autonome possono modificare l’aliquota IRAP?
Solo nei limiti fissati dalla legge statale. In base agli artt. 16 e 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, Regioni e Province autonome possono variare l’aliquota ordinaria IRAP fino a un punto percentuale, ma non l’aliquota speciale per il settore agricolo una volta che lo Stato l’ha stabilizzata.
Perché l’IRAP non è un tributo “proprio” della Regione?
Perché, pur essendo il gettito destinato alle Regioni, l’IRAP è istituita e disciplinata dalla legge dello Stato (d.lgs. n. 446 del 1997). Un tributo è “proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119 Cost. solo quando è la Regione stessa a istituirlo con propria legge.
Quale rilevanza ha lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia tributaria?
Lo Statuto (artt. 8 e 9 d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisce alle Province autonome alcune competenze tributarie, ma queste non si estendono ai tributi statali erariali come l’IRAP. La Corte ha più volte ribadito che l’IRAP rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni e Province autonome
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