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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 500, comma 2, c.p.p.: il divieto di usare le dichiarazioni predibattimentali del teste (lette per contestazione) come prova dell’avvenuta intimidazione o subornazione non viola l’art. 111, comma 5, Cost., che consente il recupero delle dichiarazioni solo in presenza di “provata condotta illecita”.

Di cosa si tratta

In un processo per maltrattamenti in famiglia, la persona offesa aveva ritrattato in dibattimento le accuse. Dalle dichiarazioni predibattimentali emergeva però che il convivente l’aveva minacciata per farle ritrattare. Il giudice poteva usare quelle dichiarazioni per valutare la credibilità del teste, ma si chiedeva se potesse usarle anche per provare l’avvenuta intimidazione (presupposto per acquisire le dichiarazioni al fascicolo ex art. 500, comma 4, c.p.p.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Biella impugna l’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di usare le dichiarazioni lette per contestazione anche ai fini della prova dell’intimidazione o subornazione del testimone. Parametro: art. 111, comma 5, della Costituzione.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente infondata. L’art. 111, comma 5, Cost. consente la deroga al contraddittorio in caso di “provata condotta illecita” del soggetto che ha influenzato il testimone. La disciplina del codice sul punto è compatibile con questo parametro: la prova dell’intimidazione va ricercata in altri elementi, non necessariamente nelle dichiarazioni contestate al teste.

Il principio

Le dichiarazioni predibattimentali lette per contestazione (art. 500, comma 2, c.p.p.) possono essere valutate solo ai fini della credibilità del testimone. Non possono essere usate come prova autonoma dell’intimidazione o subornazione del teste: la “provata condotta illecita” richiesta dall’art. 111, comma 5, Cost. deve essere dimostrata con altri mezzi.

Domande e risposte

Quando il giudice può acquisire al fascicolo le dichiarazioni predibattimentali del teste?

Ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., quando risulta provato che il testimone ha subito violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro per non deporre o deporre il falso. In questo caso il giudice può acquisire le precedenti dichiarazioni e usarle come prova.

Cosa sono le “contestazioni” in dibattimento?

Quando il teste nega o afferma qualcosa di diverso rispetto alle precedenti dichiarazioni rese alla PG o al PM, le parti possono “contestargli” quelle dichiarazioni leggendogliele (art. 500, commi 1-2, c.p.p.). Le dichiarazioni contestate sono utilizzabili solo per valutare la credibilità del teste, non come prova del fatto.

Cos’è la “provata condotta illecita” ex art. 111, comma 5, Cost.?

È l’ipotesi in cui qualcuno ha commesso un reato (violenza, minaccia, corruzione) per condizionare la deposizione del testimone. In questo caso la Costituzione consente di derogare al principio del contraddittorio e di usare le dichiarazioni predibattimentali come prova piena.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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