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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 300, quarto comma, c.p.c., chiarendo nei sensi della motivazione che la morte del contumace durante il giudizio divisorio determina comunque l’interruzione del processo.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria, uno dei convenuti contumaci è deceduto mentre veniva notificato il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del progetto di divisione. Il Tribunale di La Spezia si è chiesto se tale evento determinasse l’interruzione del processo, poiché l’art. 300, quarto comma, c.p.c. non richiama espressamente l’art. 789 c.p.c. (relativo alla divisione).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, censurando l’art. 300, quarto comma, c.p.c. nella parte in cui, non richiamando l’art. 789 c.p.c., non prevederebbe l’interruzione del processo in caso di morte del contumace certificata nella relata di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza divisoria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi della motivazione, chiarendo che l’interpretazione corretta dell’art. 300, quarto comma, c.p.c. già consente di ritenere applicabile l’interruzione: il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 789 c.p.c. rientra nel novero degli atti la cui notificazione può certificare il fatto interruttivo. Non è dunque necessaria una declaratoria di incostituzionalità.
Il principio
La morte di una parte processuale — anche contumace — determina l’interruzione del processo quando risulta certificata dall’ufficiale giudiziario nella relata di notificazione. L’elenco degli atti rilevanti ex art. 300 c.p.c. va interpretato in modo da includere anche il decreto di fissazione dell’udienza nel giudizio divisorio.
Domande e risposte
Cosa significa che una parte è «contumace»?
Il contumace è il convenuto che non si costituisce in giudizio. Il processo prosegue in sua assenza, ma egli rimane parte del giudizio. La sua morte durante il processo può determinare l’interruzione, per consentire agli eredi di costituirsi.
Perché la Corte ha dichiarato la questione non fondata «nei sensi della motivazione»?
Questa formula significa che la norma impugnata non è incostituzionale se interpretata correttamente. La Corte offre un’interpretazione adeguatrice che rende la disposizione conforme a Costituzione, senza necessità di eliminarla dall’ordinamento.
Cosa deve fare il giudice dopo l’interruzione del processo?
Il giudice deve sospendere il processo e attendere la riassunzione da parte degli eredi del defunto, che devono costituirsi entro il termine previsto dalla legge per poter proseguire il giudizio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia per tutte le parti del processo
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e contraddittorio
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