Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008, che aveva ridotto progressivamente il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia in relazione a professori per i quali il collocamento fuori ruolo era già stato formalmente disposto.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) aveva progressivamente ridotto e poi abolito il periodo di fuori ruolo dei professori universitari che precede il pensionamento: da tre anni a due dall’1 gennaio 2008, a uno dall’1 gennaio 2009, e zero dall’1 gennaio 2010. Il TAR Sicilia aveva sollevato questione di legittimità in relazione a tre professori già collocati in fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre ordinanze del 30 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si applicherebbe anche ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i tre giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza pronunciarsi nel merito della costituzionalità della norma.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta di elementi essenziali — quali un’adeguata descrizione della fattispecie concreta o una sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza — che permettano alla Corte di valutarne la fondatezza nel merito.

Domande e risposte

Cos’è il «fuori ruolo» per i professori universitari?

Il fuori ruolo è un periodo (in origine di tre anni) che precede il pensionamento definitivo del professore universitario, durante il quale il docente cessa le attività didattiche ordinarie ma può continuare a svolgere attività di ricerca e altri incarichi. La legge finanziaria 2008 ha progressivamente eliminato questo periodo.

Cosa contestavano i professori ricorrenti?

I professori sostenevano che, avendo già ricevuto un formale provvedimento di collocamento in fuori ruolo, avessero acquisito un diritto alla durata triennale del fuori ruolo che la nuova legge non avrebbe potuto ridurre retroattivamente senza violare il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Perché la questione era manifestamente inammissibile?

Per difetti dell’ordinanza di rimessione che non consentivano alla Corte di esaminare nel merito se l’applicazione retroattiva della riduzione del fuori ruolo ai professori già formalmente collocati in fuori ruolo violasse i principi costituzionali invocati.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.