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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non riconosce l’indennizzo ai soggetti che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di derivati del sangue (diversi dalle trasfusioni). La Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetti dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo a chi ha subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Un soggetto aveva contratto epatite cronica HCV a seguito di sieroprofilassi antitetanica con immunoglobuline (derivati del sangue, non trasfusioni in senso stretto) e aveva chiesto l’indennizzo. La Corte d’appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per la mancata estensione dell’indennizzo a questa fattispecie.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la spettanza dell’indennizzo ai soggetti che abbiano contratto epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue (come le immunoglobuline).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, ritenendo che l’ordinanza di rimessione presentasse difetti che ne impedivano l’esame nel merito. La Corte non ha pertanto potuto pronunciarsi sulla questione sostanziale dell’estensione dell’indennizzo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale in materia di indennizzo per danni da vaccinazioni e somministrazioni deve essere adeguatamente motivata sul piano della rilevanza e della non manifesta infondatezza. La mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile, rinviando a una futura riproposizione correttamente formulata.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992?
La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo a chi abbia subito complicanze irreversibili per vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. Include i danni da epatiti post-trasfusionali e da trasfusioni di sangue, ma la sua estensione ai derivati del sangue come le immunoglobuline era controversa.
Qual è la differenza tra trasfusione e somministrazione di derivati del sangue?
La trasfusione è il trasferimento di sangue intero o di suoi componenti (plasma, globuli rossi) da donatore a ricevente. I derivati del sangue sono invece prodotti ottenuti per lavorazione industriale del plasma (immunoglobuline, albumina, fattori della coagulazione). La legge n. 210/1992 menzionava esplicitamente le trasfusioni, ma la sua applicabilità ai derivati del sangue era oggetto di interpretazione.
Cosa può fare chi ha subito un danno da derivati del sangue non riconosciuto dalla legge n. 210/1992?
Può agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti del Ministero della salute sulla base della responsabilità aquiliana, oppure attendere una pronuncia della Corte costituzionale su una questione correttamente formulata che estenda l’ambito applicativo della legge n. 210/1992.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.