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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno sull’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.) e restituisce gli atti ai Tribunali di Ferrara e Latina per una nuova valutazione della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.
Di cosa si tratta
L’art. 61, n. 11-bis, c.p. (introdotto dal d.l. n. 92/2008) prevedeva come circostanza aggravante comune il fatto che il reato fosse commesso da uno straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale («clandestino»). Tre tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale aggravante in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Ferrara, Latina e Livorno avevano sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che l’aggravante fondasse la responsabilità penale aggravata sul mero status soggettivo del reo (diritto penale d’autore) piuttosto che sul fatto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Livorno per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha invece ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Ferrara e Latina perché rivalutassero la rilevanza della questione alla luce delle modifiche normative intervenute nel frattempo (l’aggravante era stata intanto modificata dalla legge n. 94/2009).
Il principio
Quando una norma oggetto di questione di legittimità costituzionale viene modificata durante il giudizio davanti alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione con riguardo al nuovo testo normativo.
Domande e risposte
Cosa si intende per «diritto penale d’autore»?
È un sistema in cui la responsabilità penale (o la sua aggravazione) dipende da ciò che il soggetto è, non da ciò che ha fatto. L’aggravante della clandestinità era criticata perché aumentava la pena non per il modo in cui il reato era commesso, ma per lo status irregolare dell’autore.
Cosa è successo dopo questa ordinanza?
Con la sentenza n. 249 del 2010, la Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p. per violazione del principio di uguaglianza, confermando che fondare un’aggravante sul solo status di clandestino viola la Costituzione.
Perché il Tribunale di Livorno ha avuto una sorte diversa dagli altri due?
Perché la sua ordinanza di rimessione presentava vizi di ammissibilità nella motivazione sulla rilevanza (il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la questione era determinante per la definizione del giudizio), mentre Ferrara e Latina ricevono la restituzione degli atti per rivalutare alla luce del ius superveniens.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e divieto di trattamenti differenziati basati su status personali
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale e riserva di legge in materia penale
- Art. 27 della Costituzione — principio di responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena
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