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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile (interruzione del processo e termine per la riassunzione), per totale mancanza di motivazione nell’ordinanza di rimessione: il giudice a quo si era limitato a richiamare l’eccezione di una delle parti, senza esporre le proprie ragioni di dubbio sulla legittimità costituzionale.

Di cosa si tratta

In un giudizio civile, una delle parti aveva eccepito che il termine per la riassunzione del processo dopo un’interruzione (ex art. 305 c.p.c.) decorra non dal momento in cui l’evento interruttivo è dichiarato in udienza, ma dalla data in cui viene comunicato il provvedimento del giudice che prende atto dell’interruzione. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rimesso la questione alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

La questione riguardava gli artt. 300, secondo comma, e 305 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: la decorrenza del termine per la riassunzione dal momento della dichiarazione in udienza avrebbe violato il diritto di difesa della parte che non era presente in udienza quando l’evento interruttivo era stato dichiarato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione era “del tutto priva di motivazione in ordine alle ragioni del dubbio di legittimità costituzionale”. Il giudice si era limitato a recepire l’eccezione della parte senza esporre le proprie valutazioni. La Corte ribadisce che la motivazione dell’ordinanza di rimessione è un requisito indispensabile di ammissibilità.

Il principio

L’ordinanza con cui il giudice solleva questione di legittimità costituzionale deve contenere una motivazione autonoma del dubbio costituzionale: non è sufficiente richiamare l’eccezione di parte. Il difetto totale di motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Quando si interrompe il processo civile?

Il processo civile si interrompe per eventi che colpiscono la parte o il suo difensore: morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte, morte o impedimento grave del difensore (artt. 299-301 c.p.c.). Dall’interruzione decorrono i termini per la riassunzione.

Come decorre il termine per la riassunzione del processo interrotto?

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, il termine di tre mesi per la riassunzione (art. 305 c.p.c.) decorre dal momento in cui l’evento interruttivo viene dichiarato in udienza dal procuratore della parte, indipendentemente da qualsiasi provvedimento del giudice.

Cosa deve contenere l’ordinanza di rimessione per essere valida?

L’ordinanza deve indicare: le disposizioni di legge censurate, i parametri costituzionali invocati, la rilevanza della questione nel giudizio a quo (cioè che la decisione del giudice dipenda dalla norma impugnata) e la non manifesta infondatezza, con motivazione autonoma del giudice rimettente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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