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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione riproposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi. La deliberazione parlamentare era già stata annullata dalla Corte con sentenza n. 448/2002: non esiste più materia del conflitto.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Roma (giudizio civile per risarcimento danni) aveva sollevato conflitto contro la Camera in relazione alla delibera del 17 novembre 1999 che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi sul magistrato Antonio Tricoli. Un precedente conflitto, dichiarato ammissibile nel 2001, era stato dichiarato improcedibile per inadempimento dei termini. Il Tribunale di Caltanissetta aveva poi, in separato procedimento penale, ottenuto l’annullamento della stessa deliberazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, prima sezione civile, ha riproposto il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati per la deliberazione del 17 novembre 1999 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Sgarbi in una trasmissione televisiva, asseritamente prive di nesso funzionale con l’esercizio parlamentare.
La decisione della Corte
Inammissibilità. La deliberazione della Camera del 17 novembre 1999 era già stata annullata dalla Corte con sentenza n. 448/2002, pronunciata nel giudizio promosso dal Tribunale di Caltanissetta (procedimento penale a carico di Sgarbi per gli stessi fatti). L’annullamento della delibera ha rimosso l’ostacolo procedurale: non esiste più materia per un conflitto.
Il principio
Se la deliberazione parlamentare oggetto del conflitto è già stata annullata dalla Corte in un distinto procedimento, viene meno l’ostacolo che precludeva al giudice di pronunciarsi: il conflitto di attribuzione perde la propria materia e deve essere dichiarato inammissibile.
Domande e risposte
Perché la stessa deliberazione coinvolgeva sia un procedimento civile sia uno penale?
Le dichiarazioni di Sgarbi riguardavano due magistrati diversi: il caso penale (Tribunale di Caltanissetta) e quello civile (Tribunale di Roma) avevano entrambi come sfondo la stessa delibera parlamentare del 1999.
Cosa accade quando la delibera parlamentare viene annullata?
L’annullamento rimuove l’effetto preclusivo che impediva al giudice di pronunciarsi sui comportamenti del parlamentare: il giudice può riprendere il procedimento e decidere nel merito.
Poteva la Corte d’appello riproporre il conflitto?
No, perché il conflitto aveva perso oggetto a seguito dell’annullamento della delibera. La riproposizione era quindi inammissibile per carenza di materia.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.