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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione riproposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi. La deliberazione parlamentare era già stata annullata dalla Corte con sentenza n. 448/2002: non esiste più materia del conflitto.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Roma (giudizio civile per risarcimento danni) aveva sollevato conflitto contro la Camera in relazione alla delibera del 17 novembre 1999 che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi sul magistrato Antonio Tricoli. Un precedente conflitto, dichiarato ammissibile nel 2001, era stato dichiarato improcedibile per inadempimento dei termini. Il Tribunale di Caltanissetta aveva poi, in separato procedimento penale, ottenuto l’annullamento della stessa deliberazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Roma, prima sezione civile, ha riproposto il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati per la deliberazione del 17 novembre 1999 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Sgarbi in una trasmissione televisiva, asseritamente prive di nesso funzionale con l’esercizio parlamentare.

La decisione della Corte

Inammissibilità. La deliberazione della Camera del 17 novembre 1999 era già stata annullata dalla Corte con sentenza n. 448/2002, pronunciata nel giudizio promosso dal Tribunale di Caltanissetta (procedimento penale a carico di Sgarbi per gli stessi fatti). L’annullamento della delibera ha rimosso l’ostacolo procedurale: non esiste più materia per un conflitto.

Il principio

Se la deliberazione parlamentare oggetto del conflitto è già stata annullata dalla Corte in un distinto procedimento, viene meno l’ostacolo che precludeva al giudice di pronunciarsi: il conflitto di attribuzione perde la propria materia e deve essere dichiarato inammissibile.

Domande e risposte

Perché la stessa deliberazione coinvolgeva sia un procedimento civile sia uno penale?

Le dichiarazioni di Sgarbi riguardavano due magistrati diversi: il caso penale (Tribunale di Caltanissetta) e quello civile (Tribunale di Roma) avevano entrambi come sfondo la stessa delibera parlamentare del 1999.

Cosa accade quando la delibera parlamentare viene annullata?

L’annullamento rimuove l’effetto preclusivo che impediva al giudice di pronunciarsi sui comportamenti del parlamentare: il giudice può riprendere il procedimento e decidere nel merito.

Poteva la Corte d’appello riproporre il conflitto?

No, perché il conflitto aveva perso oggetto a seguito dell’annullamento della delibera. La riproposizione era quindi inammissibile per carenza di materia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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