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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 294 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare viene aggravata nella fase tra sentenza di primo grado e inizio del giudizio di appello. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando il proprio precedente orientamento.

Di cosa si tratta

L’art. 294 c.p.p. prescrive l’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare, ma esclude quest’obbligo dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel caso sottoposto al Tribunale di Napoli, un imputato aveva violato le prescrizioni degli arresti domiciliari dopo la sentenza di primo grado (ma prima che gli atti fossero trasmessi alla Corte d’appello); il giudice aveva aggravato la misura a custodia cautelare in carcere senza procedere all’interrogatorio. La difesa sosteneva che in questa fase intermedia l’interrogatorio fosse obbligatorio.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia per il caso di aggravamento della misura cautelare (ex art. 276, comma 1, c.p.p.) nella fase tra sentenza di primo grado e inizio del giudizio di appello. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli, sezione per il riesame (ordinanza del 6 settembre 2007).

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte ha ribadito quanto già affermato con l’ordinanza n. 230 del 2005: è ragionevole che dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento l’interrogatorio di garanzia non sia più obbligatorio, perché da quel momento il controllo costante sulla necessità della misura si realizza attraverso i rimedi impugnatori de libertate. Questa esclusione vale per l’intero corso del processo, anche nelle fasi di passaggio tra i gradi di giudizio.

Il principio

L’obbligo di interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. non si applica dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, e tale limite opera anche nella fase compresa tra la sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello. I rimedi impugnatori de libertate costituiscono in questa fase uno strumento adeguato di tutela del diritto di difesa.

Domande e risposte

Cosa è l’interrogatorio di garanzia?

L’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è l’atto con cui il giudice deve sentire la persona sottoposta a misura cautelare entro cinque giorni dall’applicazione della misura. È uno strumento fondamentale di tutela della libertà personale, che consente all’indagato di esporre immediatamente le proprie ragioni.

Quando scatta l’obbligo?

L’obbligo sussiste nella fase delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Dopo quella dichiarazione, il legislatore ha ritenuto che il costante controllo sulla misura si realizzi attraverso il giudice del dibattimento e i rimedi impugnatori, senza necessità di un autonomo atto di garanzia.

Cosa succede se l’interrogatorio non viene effettuato quando è obbligatorio?

L’omissione dell’interrogatorio di garanzia nelle fasi in cui è prescritto comporta la perdita di efficacia della misura cautelare (art. 302 c.p.p.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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