Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993, nella parte in cui potrebbe essere interpretato nel senso di escludere il diritto alla restituzione dei contributi per gli ex dipendenti dell’AGENSUD ancora in servizio dopo l’8 febbraio 1995. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice non aveva dimostrato l’impossibilità di adottare l’interpretazione da lui stesso preferita.
Di cosa si tratta
Quando l’AGENSUD (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) fu soppressa, i suoi dipendenti passarono alle amministrazioni statali con un regime pensionistico diverso. L’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993 riconobbe il diritto alla restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, ma limitando tale beneficio a chi era cessato dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l’8 febbraio 1995. Il Tribunale di Roma riteneva che questa interpretazione letterale violasse la Costituzione, ma al tempo stesso affermava di preferire un’interpretazione più ampia della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella parte in cui consente un’interpretazione che esclude il beneficio della restituzione dei contributi per gli ex dipendenti AGENSUD cessati dopo l’8 febbraio 1995. Parametri: artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma (ordinanza del 25 maggio 2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il Tribunale di Roma non aveva indicato le ragioni che gli impedivano di adottare, nella decisione della controversia, l’interpretazione da lui stesso ritenuta costituzionalmente corretta. Anzi, nella formulazione del petitum affermava che la norma «semplicemente consentirebbe» un’interpretazione incostituzionale: questo non è sufficiente, perché una norma non può essere dichiarata illegittima solo perché suscettibile di interpretazioni incostituzionali.
Il principio
Nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima soltanto perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali. La dichiarazione di illegittimità è possibile solo quando non sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione. Se il giudice rimettente ritiene possibile un’interpretazione costituzionalmente adeguata, deve adottarla senza investire la Corte.
Domande e risposte
Chi erano i dipendenti AGENSUD?
L’AGENSUD (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) era un ente pubblico che gestiva interventi di sviluppo nel Mezzogiorno. Alla sua soppressione nel 1993, i dipendenti furono trasferiti alle amministrazioni statali con un diverso regime previdenziale, subendo decurtazioni che la Corte costituzionale aveva già giudicato legittime nella sentenza n. 219/1998.
Chi aveva diritto alla restituzione dei contributi secondo la norma?
Letteralmente, i dipendenti cessati dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l’8 febbraio 1995. Il contrasto giurisprudenziale tra Consiglio di Stato e giudici ordinari riguardava se il beneficio spettasse anche a chi era rimasto in servizio oltre quella data.
Cosa significa che una norma è «suscettibile di interpretazione incostituzionale»?
Significa che una delle possibili letture della norma porta a risultati contrari alla Costituzione, ma esistono anche letture conformi. In questi casi, il giudice deve adottare l’interpretazione conforme e non sollevare questione di legittimità; l’intervento della Corte è necessario solo quando ogni interpretazione ragionevole della norma produca esiti incostituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra lavoratori in posizione analoga
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza, parametro della censura sulle contribuzioni pensionistiche
- Art. 36 della Costituzione — retribuzione proporzionata, richiamato per la decurtazione stipendiale subita dagli ex AGENSUD
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.