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Le commissioni tributarie del Lazio e di Ancona avevano dubitato della legittimità costituzionale delle norme che, ai fini ICI, definiscono fabbricabile un’area qualificata tale dallo strumento urbanistico generale anche in assenza di strumenti attuativi, con efficacia retroattiva. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili (per difetto di rilevanza riguardo alla norma del 2005) e in parte manifestamente infondate (per la norma del 2006, già scrutinata).
Di cosa si tratta
L’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006 aveva stabilito che un’area è da considerare fabbricabile ai fini ICI se lo strumento urbanistico generale del comune la qualifica come tale, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. Questa norma era ritenuta retroattiva dai giudici rimettenti, che dubitavano violasse i principi di ragionevolezza e capacità contributiva: un’area su cui non è possibile edificare concretamente avrebbe comunque un valore venale più alto di un terreno agricolo.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) e art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006). Parametri: artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: Commissione tributaria regionale del Lazio (r.o. n. 775/2007) e Commissione tributaria provinciale di Ancona (r.o. nn. 836/2007 e 33/2008).
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e li ha decisi in modo differenziato. Quanto all’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005: manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, perché quella norma era stata abrogata e sostituita con effetto ex tunc dall’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, sicché il giudice non doveva applicarla. Quanto all’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006: manifesta infondatezza, perché questioni identiche erano già state rigettate con l’ordinanza n. 41 del 2008, che aveva giudicato ragionevole la distinzione fiscale tra aree qualificate edificabili e terreni agricoli.
Il principio
È ragionevole che il legislatore fiscale attribuisca alla nozione di «area edificabile» un significato diverso rispetto a quello urbanistico: ai fini ICI rileva il valore venale dell’area, che può essere influenzato dalla qualificazione urbanistica generale anche in assenza di strumenti attuativi. Non vi è pertanto violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Domande e risposte
Quando un terreno è considerato fabbricabile ai fini ICI?
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006, un’area è fabbricabile ai fini ICI se qualificata come tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune, anche se la regione non ha ancora approvato il piano e anche se non sono stati adottati strumenti attuativi. La concreta edificabilità non è requisito rilevante ai fini fiscali.
Perché la norma del 2005 non era applicabile nei giudizi?
L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 aveva sostituito con effetto retroattivo (ex tunc) la precedente norma dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005. Questo significava che solo la norma del 2006 era applicabile nei giudizi, rendendo irrilevante la questione sulla norma del 2005.
Il contribuente può contestare la valutazione ICI di un’area qualificata edificabile?
Sì. La qualificazione urbanistica come edificabile incide sulla base imponibile ICI (valore venale), ma il contribuente può contestare la congruenza della valutazione catastale o venale applicata dal comune nelle competenti sedi giurisdizionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro principale della censura
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, in relazione alla tassazione di aree non concretamente edificabili
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